Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/29: Revisione parziale dell’Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) – Adeguamento delle categorie tariffarie per il canone delle imprese. · 8 pagine
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Una nuova soglia per la cifra d’affari minima è già stata approvata dal Consiglio federale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2027: dal 1° gennaio 2027 saranno abrogati i due livelli più bassi 1 e 2 attualmente in vigore. Pertanto le imprese pagheranno un canone solo se la loro cifra d’affari totale assoggettata all’IVA raggiungerà 1,2 milioni di franchi. Con questa misura, circa 63 000 imprese aggiuntive non saranno più soggette al pagamento del canone. In futuro, la percentuale delle imprese assoggettate all’IVA, che non pagherà il canone per le imprese, supererà l’80 per cento.
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Art. 67b Importo del canone
Capoverso 2: L’attuale struttura tariffaria decrescente deve essere sostituita (v. n. 1). Il 1° gennaio 2028 entrerà quindi in vigore una nuova struttura tariffaria leggermente progressiva.
La nuova struttura tariffaria è più differenziata poiché comprende ora 60 categorie tariffarie. Tuttavia, con un limite inferiore di cifra d’affari di 1,2 milioni di franchi e un limite superiore di circa 1 miliardo di franchi di cifra d’affari e oltre (categoria tariffaria 60: da 952 mio. di fr.), tale struttura rimane nel quadro attuale. I dettagli sono illustrati nel nuovo allegato 4.
Art. 67f Rimborso
Dal 2019, le imprese con una cifra d’affari annua totale assoggettata all’IVA inferiore a 500 000 franchi non pagano il canone. Dal 2027, il canone verrà riscosso solo a partire da una cifra d’affari totale assoggettata all’IVA di 1,2 milioni di franchi (art. 67b cpv. 1 ORTV).
Alle imprese che attualmente realizzano una cifra d’affari inferiore a un milione di franchi, viene rimborsato il canone su richiesta, a determinate condizioni. Poiché dal 2027 il limite inferiore della cifra d’affari sarà di 1,2 milioni di franchi, permettendo di esonerare definitivamente altre imprese, questa disposizione non è più applicabile e viene quindi abrogata.
Art. 67g Versamento del canone
Capoverso 2: la lettera c è abrogata in seguito alla soppressione dell’articolo 67f ORTV.
Art. 67i Rapporto dell’AFC
A seguito della soppressione dell’articolo 67f ORTV, l’elenco delle informazioni da pubblicare indicato all’articolo 67i ORTV deve essere modificato di conseguenza: la lettera i contiene ora solo il numero di riunioni (artt. 67c e 67d ORTV).