Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/29: Revisione parziale dell’Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) – Adeguamento delle categorie tariffarie per il canone delle imprese. · 8 pagine

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Oggi il canone per le imprese rappresenta circa il 13 per cento dei ricavi totali del canone radiotelevisivo, ossia circa 180 milioni di franchi. Come già menzionato in precedenza, le entrate derivanti dal canone per le imprese continueranno ad

ammontare a circa 180 milioni di franchi anche con i nuovi livelli di cifra d’affari (o categorie tariffarie); gli adeguamenti delle categorie tariffarie non incidono quindi sugli attuali ricavi totali del canone radiotelevisivo.

Le altre modifiche dell’ORTV non hanno alcuna ripercussione sulla Confederazione e sui Cantoni.

3.2 Conseguenze su economia, ambiente e società

Le piccole e medie imprese vengono sgravate rispetto alla regolamentazione attuale. Le imprese più grandi, con una cifra d’affari minima di 110 886 000 franchi o

superiore, dovranno pagare un canone più elevato. A partire dal 2028, circa 87 000 imprese assoggettate all’IVA saranno ancora tenute a pagare il canone, circa il

2,5 per cento di queste dovrà pagare di più mentre il restante 97,5 per cento pagherà meno di oggi.

La soppressione della possibilità di rimborso non ha alcun impatto su economia,

ambiente e società, poiché l’attuale limite inferiore di cifra d’affari sarà portato a 1,2 milioni di franchi.

4 Aspetti giuridici

Nella sentenza del 27 novembre 20246, il Tribunale federale ha constatato che la struttura tariffaria decrescente del canone radiotelevisivo per le imprese indicata all’articolo 67b capoverso 2 ORTV è anticostituzionale, ragione per cui viene

adeguata con la presente revisione.

4.1 Costituzionalità

La definizione dei nuovi livelli di cifra d’affari rispetta i principi costituzionali che disciplinano le imposte (art. 127 cpv. 2 Cost.: generalità e uniformità dell’imposizione, principio dell’imposizione secondo la capacità economica). Le tariffe sono ora leggermente progressive.

I nuovi livelli di cifra d’affari (o categorie tariffarie) si basano sulle deleghe legislative al Consiglio federale ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 e capoverso 5 LRTV in combinato disposto con l’articolo 93 Cost., secondo cui la legislazione sulla radio e sulla televisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. Il capoverso 1 sancisce che un’impresa soggiace all’obbligo di pagare il canone se ha raggiunto la cifra d’affari minima stabilita

6 Sentenza 9C_19/2024, 9C_20/2024 del 27 novembre 2024.