Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 138Fedlex · Rapporto esplicativo

6.6 Protezione dei dati

L’avamprogetto prevede il trattamento di dati nei nuovi casi esposti di seguito.

- Comunicazione degli utili di liquidazione fiscalmente agevolati alle casse di com

pensazione (art. 9 cpv. 3 AP-LAVS): in futuro per il nuovo calcolo delle rendite di vecchiaia dopo il raggiungimento dell’età di riferimento le autorità fiscali dovrebbero comunicare separatamente alle casse di compensazione gli utili di liquidazione fi scalmente agevolati (art. 37b LIFD). Questi utili sono comunicati già oggi, ma quali parte del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

- Annuncio delle persone senza attività lucrativa soggette all’obbligo contributivo alle

casse di compensazione (art. 10 cpv. 5 AP-LAVS): in futuro le autorità fiscali can tonali dovrebbero annunciare regolarmente alle casse di compensazione le per sone in età contributiva che non conseguono alcun reddito proveniente da un’atti vità lucrativa. In questo modo, il controllo del rispetto dell’obbligo contributivo nell’AVS risulterebbe migliorato e si eviterebbero lacune contributive.

- Comunicazione del grado di occupazione e della professione esercitata dai dipen

denti: i datori di lavoro sarebbero tenuti a trasmettere annualmente questi due dati alle casse di compensazione contestualmente alle notifiche dei salari (art. 51 cpv. 3bisAP-LAVS). Questi dati verrebbero registrati nel conto individuale degli as sicurati e conservati per l’intera carriera lavorativa. Fungerebbero da base per il calcolo delle rendite e per l’ampliamento della base di dati in vista dell’elaborazione di futuri modelli di pensionamento.

- Obbligo di annuncio per i gestori di piattaforme elettroniche (art. 64 cpv. 5bisAP-

LAVS): i gestori di piattaforme dovrebbero annunciare alla cassa di compensazione competente le persone assicurate in Svizzera che operano tramite la piattaforma (a titolo indipendente o dipendente), affinché l’obbligo di pagare contributi all’AVS possa essere rispettato. Questo obbligo di annuncio comporterebbe il trattamento di dati concernenti l’identità e l’occupazione delle persone in questione da parte delle casse di compensazione.

- Scambio automatico di dati tra l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) e l’auto

rità competente per la riscossione del canone radiotelevisivo (art. 26a cpv. 2 AP-LPC): in futuro l’UCC dovrebbe comunicare all’organo di riscossione le persone aventi diritto alle PC che figurano nel registro delle PC. In questo modo l’esenzione dal canone avverrebbe automaticamente. Sarebbero trasmessi soltanto i dati as solutamente necessari per l’identificazione di queste persone, in particolare il nu mero AVS e la data d’inizio del diritto alle PC, ma nessun dato sull’importo di queste prestazioni o sulle componenti del relativo calcolo.