Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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5.5.2 Misure per promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa nel 1° e nel 2° pilastro
L’introduzione di incentivi riguarderebbe in particolare le persone che si trovano nella fase di vita del passaggio al pensionamento, ovvero prima e dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Le relative implicazioni in termini di efficacia sono illustrate ai numeri 3.1.2 e 3.1.3. Per le persone interessate, una durata dell’attività lavorativa più lunga andrebbe generalmente di pari passo con un miglioramento della situazione fi nanziaria. Con le misure previste nel 1° pilastro, in particolare le persone che non hanno ancora raggiunto la rendita AVS massima avrebbero la possibilità di migliorare la propria rendita nel periodo successivo al pensionamento. Ciò permetterebbe di au mentare in media i redditi conseguiti in forma di rendita del 1° pilastro e, nel complesso, di ripartirli più uniformemente. Inoltre, l’integrazione nel mondo del lavoro per un pe riodo più lungo favorirebbe anche la partecipazione alla società nel suo complesso. Il sistema di sicurezza sociale potrebbe essere ulteriormente sviluppato su base volon taria in modo da tenere meglio conto della speranza di vita in aumento e, a seconda della professione esercitata, anche della capacità e del desiderio di lavorare più a lungo. Infine, per la decisione relativa al pensionamento le persone avrebbero la pos sibilità di considerare il proprio potenziale individuale sul mercato del lavoro, il che po trebbe far sì che la potenziale offerta di lavoro supplementare sia maggiormente in linea con la domanda effettiva di lavoratori qualificati.
5.5.3 Misure nell’ambito dei contributi
L’allineamento del tasso di contribuzione dei lavoratori indipendenti con redditi elevati a quello dei dipendenti farebbe aumentare i contributi a carico degli indipendenti con un reddito superiore a 40 500 franchi. Anche i contributi sui redditi meno elevati ver rebbero adeguati. Nel 2019 erano circa 350 000 i lavoratori indipendenti che avevano pagato contributi prima del raggiungimento dell’età di riferimento. Dal punto di vista sociale, la misura in questione ridurrebbe la differenza tra gli oneri degli indipendenti e quelli dei dipendenti.
L’introduzione della riscossione dei contributi sulle indennità giornaliere in caso di ma lattia e d’infortunio interesserebbe i lavoratori aventi diritto alle indennità giornaliere. Le indennità giornaliere versate risulterebbero più basse per gli assicurati, a fronte di con tributi più elevati per la previdenza per la vecchiaia.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sulle disposizioni costituzionali che disciplinano la competenza della Confederazione di legiferare nell’ambito delle assicurazioni sociali (art. 112 Cost. per l’AVS/AI, art. 112a Cost. per le PC, art. 113 Cost. per la previdenza professionale, art. 116 Cost. per gli assegni familiari, nonché art. 59, 61, 116, 117, 122 e 123 Cost. per le IPG) e nell’ambito del diritto civile (art. 122 Cost.).