Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
6.2.1 Strumenti delle Nazioni unite
Il Patto internazionale del 16 dicembre 1966105 relativo ai diritti economici, sociali e cul turali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. Il suo articolo 9 sancisce il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali106.
La Convenzione del 13 dicembre 2006107 sui diritti delle persone con disabilità è entrata in vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014. Il suo articolo 28 paragrafo 2 lettera b sta bilisce che gli Stati parte s’impegnano a prendere misure appropriate per tutelare e promuovere l’esercizio del diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale, ivi comprese misure destinate ad assicurare l’accesso ai programmi di protezione sociale in particolare alle persone anziane.
6.2.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro
La Convenzione n. 128 del 29 giugno 1967108 concernente le prestazioni per l’invali dità, la vecchiaia e i superstiti è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977. La parte III, relativa alle prestazioni di vecchiaia, definisce l’evento coperto e stabilisce la percentuale di persone da proteggere, le condizioni per il diritto alle prestazioni nonché il livello e la durata di versamento delle medesime.
6.2.3 Strumenti del Consiglio d’Europa
Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964109 è stato ratificato dalla Sviz zera il 16 settembre 1977. Il nostro Paese ne ha accettato in particolare la parte V, relativa alle prestazioni di vecchiaia, che definisce l’eventualità coperta e stabilisce la percentuale di persone da proteggere, le condizioni per il diritto alle prestazioni nonché il livello e la durata di versamento delle medesime. Per quanto concerne il finanzia mento dei sistemi di sicurezza sociale, l’articolo 70 paragrafo 1 del Codice stabilisce che il costo delle prestazioni e le relative spese amministrative devono essere finan ziate collettivamente mediante contributi o imposte, o congiuntamente da essi secondo modalità che evitino che le persone con scarse risorse abbiano a sopportare un onere troppo gravoso e che tengano conto della situazione economica della Parte contraente e di quella delle categorie delle persone assistite.
6.2.4 Diritto dell’Unione europea applicabile nell’ambito dell’ALC e della Con venzione AELS
L’UE ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione, segnatamente i regolamenti (CE)
105RS 0.103.1
106Cfr. osservazione generale n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, E/C.12/GC/19, 4 febbraio 2008.
107RS 0.109