Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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n. 883/2004 e n. 987/2009. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo sulla libera circolazione delle per sone (ALC), i cui principi più importanti sono la parità di trattamento dei cittadini di altre parti contraenti con i propri cittadini, il mantenimento dei diritti acquisiti e il versamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Per contro, questo diritto di coordinamento dell’UE non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo d’applicazione per sonale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione AELS, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS.
Il progetto è compatibile con i summenzionati principi del diritto di coordinamento eu ropeo, che la Svizzera applica in virtù dell’ALC e della Convenzione AELS.
Sarebbe tuttavia necessario adeguare un’iscrizione effettuata dalla Svizzera nell’alle gato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cui fanno riferimento l’ALC e la Conven zione AELS, alla misura concernente la riduzione a tre anni della durata di assicura zione precedente per i dipendenti di un datore di lavoro con sede in Svizzera impiegati all’estero per conto di quest’ultimo (art. 1c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 AP-LAVS). Il punto 2 della voce «Svizzera» dell’allegato XI, concernente le modalità di computo dei periodi di assicurazione compiuti nell’UE o nell’AELS, menziona infatti esplicitamente una du rata di assicurazione precedente all’AVS di cinque anni.
6.2.5 Compatibilità con il diritto internazionale
Le misure nell’ambito dei contributi e, più in generale, le proposte relative al finanzia mento sono compatibili con l’articolo 70 paragrafo 1 del Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa, dato che le misure in questione non implicano un onere troppo gravoso per le persone con scarse risorse. Per quanto concerne le misure tese a promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa, ad adeguare l’AVS all’evoluzione della società e a preparare le basi per una futura riforma dell’AVS, nemmeno queste porrebbero problemi rispetto agli strumenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione internazionale del lavoro e del Consiglio d’Europa ratificati dalla Svizzera.
Il blocco di accesso che verrebbe ordinato in caso di mancato rispetto dell’obbligo di annuncio da parte dei gestori di piattaforme digitali concernerebbe unicamente i gestori di piattaforme estere. Ciò non comporterebbe però alcuna discriminazione, dato che in caso di violazione degli obblighi di annuncio da parte dei gestori nazionali si applicano le sanzioni generali previste dal diritto dell’AVS.
6.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che conten gono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Le presenti modifiche della LAVS avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria. L’aumento