Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità

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esperienze maturate durante la crisi di Credit Suisse e delle banche regionali statunitensi, in particolare ai rischi derivanti dai passivi di bilancio, senza tuttavia voler riprodurre pedissequamente tali scenari di crisi nella regolamentazione in materia di liquidità. Questo soprattutto perché le crisi future potrebbero evolversi diversamente. A titolo di esempio, le turbolenze verificatesi negli Stati Uniti nel marzo del 2023 hanno dimostrato che esistono altri rischi di deflusso, che vanno oltre quelli riscontrati nella crisi di Credit Suisse.

Lettera a

La crisi di Credit Suisse e quella negli Stati Uniti del 2023 hanno evidenziato che, in una situazione di crisi, il comportamento di prelievo della clientela privata e delle piccole imprese, anche a causa della crescente digitalizzazione, è nella sostanza simile a quello degli istituti non finanziari (ad es. la clientela aziendale). I tassi di prelievo da ipotizzare per la seconda linea di difesa sono riportati nell’allegato 9 numero 1 AP-OLiq.

Lettera b

In uno scenario di crisi in cui si renda necessario ricorrere alla seconda linea di difesa, i depositi operativi di clienti commerciali e grandi clienti non presentano una minore probabilità di prelievo rispetto ai depositi non operativi (cfr. i tassi di deflusso riportati nell’all. 9 AP-OLiq). Si tiene pertanto conto del fatto che, in una situazione di crisi, in caso di perdita di fiducia la clientela aziendale può ridurre significativamente i propri averi presso le banche, a prescindere dalla finalità del conto, in ragione di scadenze valutarie più brevi e di rapporti con più banche.

Lettera c

Le esigenze relative alla preparazione per le SIB si basano concettualmente sull’ipotesi che vi sia un comportamento di prelievo più marcato dopo il 30° giorno di calendario rispetto a quanto previsto finora nelle esigenze particolari di cui al capitolo 4. Di conseguenza, ora si ipotizza un ritorno più lento della fiducia del mercato a seguito del verificarsi di un «bail-in»41. Mentre, secondo il vigente capitolo 4, i deflussi dopo l’esecuzione di un «bail-in» si riducono al 50 per cento dei corrispondenti tassi di deflusso LCR per le posizioni con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario e al 25 per cento per quelle da 61 a 90 giorni di calendario, per la determinazione delle esigenze particolari relative alla preparazione si ipotizza una riduzione al 75 per cento per le posizioni con una durata residua o un termine di disdetta da 31 a 60 giorni di calendario e al 56 per cento per quelle da 61 a 90 giorni di calendario (cfr. i tassi di deflusso riportati nell’all. 9 n. 3 AP-OLiq).

41 Le esigenze particolari del capitolo 4 si basano sullo scenario secondo cui la situazione della banca interessata si stabilizzerà gradualmente dopo che la FINMA avrà determinato il «point of nonviability» (PONV) il 30° giorno dello scenario di stress e con il «bail-in» immediatamente successivo. Al proposito si rimanda alle spiegazioni del 3 giugno 2022 sulla modifica dell’OLiq, pag. 14 (RU 2022 359).