Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/50: Modifica dell’ordinanza sulla liquidità (esigenze relative alla preparazione per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali) · 54 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla liquidità
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cento dell’esposizione totale del rispettivo livello di gruppo, in modo tale che i crediti ipotecari fossero computabili solo a partire da tale soglia. Dell’importo ottenuto, il 30 per cento poteva essere computato per l’adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità. Con tale meccanismo si intendeva incentivare le SIB a preparare garanzie ipotecarie per il sostegno alla liquidità da parte della BNS.
Come stabilito nei parametri di riferimento del Consiglio federale, si tratta di un meccanismo incentivante che va mantenuto. Affinché possa mantenere un effetto di questo tipo che si estenda a tutte le esigenze relative alla preparazione, il meccanismo deve tuttavia essere adeguato nel contesto dell’introduzione di tali esigenze. In primo luogo, oltre alle ipoteche, tutti i valori patrimoniali preparati per l’ottenimento di un sostegno alla liquidità da banche centrali dovranno essere computabili ai fini dell’adempimento delle nuove esigenze. Nel calcolo non devono essere incluse le eventuali eccedenze di HQLA derivanti dalle esigenze relative all’adempimento del requisito LCR di cui all’articolo 14 capoverso 1 OLiq e all’adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità di cui all’articolo 20b capoverso 1 lettera a OLiq, utilizzate ai fini dell’adempimento delle esigenze relative alla preparazione. Dal valore di liquidità di questo calcolo viene dedotto l’importo dei valori patrimoniali da preparare nell’ambito delle esigenze relative alla preparazione di cui all’articolo 25bAP-OLiq, al fine di determinare l’entità dell’eccedenza rispetto alle esigenze relative alla preparazione. Dell’eventuale importo eccedente ottenuto, il 30 per cento può essere computato, come finora, per l’adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità.
La lettera b vigente, in cui si precisa che dai crediti ipotecari devono essere dedotte le riduzioni del valore, non sarà più necessaria in futuro. Questo perché nel testo rielaborato («[...] che una banca centrale può concedere a una banca in base ai valori patrimoniali da essa preparati») si fa riferimento al valore di liquidità. Il valore di liquidità dei valori patrimoniali preparati corrisponde quindi all’importo di liquidità concesso da una banca centrale a una determinata banca nell’ambito del sostegno alla liquidità, nel caso in cui quest’ultima costituisca in garanzia i relativi valori patrimoniali secondo le condizioni della banca centrale. Per i valori patrimoniali negoziabili si tratta solitamente del valore di mercato determinato secondo le condizioni della rispettiva banca centrale, mentre per i crediti si tratta del valore nominale, in entrambi i casi ridotto delle riduzioni del valore applicate dalla banca centrale in questione. Le disposizioni dettagliate della BNS sono contenute nelle condizioni dello SLE40. Per i valori patrimoniali preparati in relazione alle banche centrali estere, qualora non siano disponibili indicazioni dettagliate da parte della stessa, il valore di liquidità corrisponde all’importo di liquidità che una banca centrale presumibilmente concederebbe. Qualsiasi ipotesi di base del calcolo deve essere motivata e documentata dalla banca.
40 BNS, Schema di liquidità esteso (SLE), consultabile all’indirizzo: http://snb.ch/it/the-snb/mandatesgoals/financial-stability/extended-liquidity-facility.