Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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Compendio
Il presente progetto mira all’istituzione in Svizzera del patto civile di solidarietà (PACS) quale nuovo istituto giuridico per le relazioni di coppia. Considerando i
suoi effetti giuridici, esso deve collocarsi fra il concubinato e il matrimonio e orientarsi in particolare al modello consolidato dei Cantoni di Neuchâtel e Ginevra non-
ché della Francia. Rispetto al concubinato, il PACS offre maggiore certezza del diritto e protezione. A tale scopo, si attua l’iniziativa parlamentare 22.448 «Un Pacs adeguato alla Svizzera».
Situazione iniziale
Secondo la situazione giuridica attuale, le coppie non sposate si trovano di fronte a un’incertezza del diritto in relazione agli effetti giuridici della loro unione. Gli effetti giuridici del concubinato sono disciplinati solo per punti e presuppongono vari requisiti. I contratti di concubinato vengono stipulati soltanto di rado e non possono disciplinare tutti gli ambiti. L’introduzione del PACS deve offrire ai partner la possibilità di scegliere in futuro una convivenza non matrimoniale con effetti giuridici disciplinati in modo chiaro, senza mettere in discussione il matrimonio o il concubinato nella sua forma odierna. Esso deve essere concepito come «concubinato plus» ed essere quindi più vicino al concubinato che al matrimonio. Il PACS come forma relazionale regolamentata giuridicamente è già noto nei Cantoni di Neuchâtel e Ginevra nonché soprattutto anche in Francia.
Contenuto del progetto
Il PACS deve essere disciplinato in una nuova legge speciale (legge PACS). La legge deve comprendere in particolare le norme sulla stipulazione, gli effetti e lo scioglimento.
Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico): per la stipulazione del PACS è previsto l’atto pubblico. I partner non lo confondono così con il matrimonio e sono consapevoli che, rispetto a quest’ultimo, si tratta di un’unione con effetti giuridici molto meno estesi. Il notaio può inoltre supportare le coppie nell’elaborazione di accordi integrativi, per esempio per la regolamentazione dell’eredità in caso di morte.
Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio dello stato civile): la stipulazione del PACS deve avvenire presso l’ufficio dello stato civile). Questa competenza segue il sistema consolidato del matrimonio, stipulato a sua volta presso l’ufficio di stato civile, il quale rappresenta un’autorità facilmente accessibile e che percepisce emolumenti limitati. Per stipulare un PACS, entrambi i partner devono comparire personalmente e insieme presso l’ufficio di stato civile e dichiarare di voler stipulare un patto civile di solidarietà.
Considerando gli effetti giuridici, il patto civile di solidarietà deve essere più vicino al concubinato che al matrimonio. Per le persone che stipulano il patto civile di solidarietà sono previsti effetti giuridici simili al matrimonio solo per alcuni punti, principalmente durante la convivenza. Tali effetti riguardano in particolare gli obblighi