Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
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7.3 Delega di competenze legislative
Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico)
Il progetto contiene una norma di delega nell’articolo 28, secondo la quale il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie. Queste riguardano in particolare la registrazione e la procedura di scioglimento del PACS nonché la conversione dei patti civili di solidarietà fondati sul diritto cantonale. Si rimanda a riguardo al commento a tale disposizione.
Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile)
Il progetto contiene una norma di delega nell’articolo 28, secondo la quale il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie. Queste riguardano in particolare la procedura di stipulazione, la registrazione e la procedura di scioglimento del PACS nonché la conversione dei patti civili di solidarietà fondati sul diritto cantonale. Si rimanda a riguardo al commento a tale disposizione.
7.4 Protezione dei dati
L’iscrizione e la gestione dei dati nel registro Infostar nonché la trasmissione di dati devono soddisfare i requisiti per il trattamento dei dati personali. Per le autorità di stato civile cantonali si applicano le leggi cantonali di protezione dei dati. Le norme previste agli articoli 6, 22 e 27 capoverso 2 e 3 PP-LPACS costituiscono una base legale sufficiente per il trattamento dei dati interessati.