Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 76Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità e legalità
La competenza legislativa della Confederazione per il disciplinamento della stipulazione, degli effetti e dello scioglimento del PACS nonché della conversione dei patti civili di solidarietà cantonali deriva dalla competenza legislativa generale in ambito di diritto civile (art. 122 Cost.). Si devono tuttavia citare anche gli articoli 112 Cost. (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità) e 113 Cost. (Previdenza professionale) per quanto riguarda le modifiche della LAVS e della LPP (cfr. n. 5.2.6 e 5.2.7). I Cantoni possono prevedere ulteriori effetti giuridici per il PACS nel loro ambito di competenza (cfr. n. 4.5.3.1).
Il progetto è compatibile con il diritto costituzionale e in particolare anche con il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 13 Cost. In particolare, con il PACS si crea un nuovo istituto giuridico per le relazioni che non deve limitare né il concubinato né il matrimonio. Le persone possono continuare a scegliere liberamente quale forma relazionale stipulare. Inoltre, grazie al fatto che i patti civili di solidarietà cantonali esistenti continueranno a essere validi e alla possibilità di convertirli in PACS federali, si garantisce alle persone interessate la libertà di decidere in merito a come proseguire il loro vincolo giuridico.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto di legge federale è inoltre compatibile con il diritto internazionale vigente, in particolare anche con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 CEDU. Tale diritto non esclude la creazione di un nuovo istituto giuridico per il disciplinamento delle relazioni. Si rimanda inoltre al n. 7.1. Il progetto è compatibile anche con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea178 (ALC) nonché con l’allegato K della Convenzione AELS179. In ambito di diritto di migrazione, il progetto non prevede regolamentazioni speciali per i partner di un patto civile di solidarietà. Di conseguenza, in questa materia essi hanno gli stessi diritti e doveri dei partner concubinari (cfr. art. 2 PP-LPACS e il commento al n. 4.5.1).
Per le questioni legate alla competenza giudiziaria internazionale e al riconoscimento delle decisioni straniere in relazione ai patti civili di solidarietà si deve osservare la CLug. Sono fatti salvi eventuali altri trattati internazionali rilevanti (art. 1 cpv. 2 LDIP).
178Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone,
RS 0.142.112.681.
179 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), RS 0.632.31.