Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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patto civile di solidarietà (PACS) anche laddove la relazione non abbia raggiunto la durata di cinque anni. La mera stipulazione di un patto civile di solidarietà deve essere sufficiente affinché (sempre che il regolamento lo preveda) le persone possano registrarsi vicendevolmente come beneficiari.

Di conseguenza, lo stesso deve potersi applicare anche per l’ordinamento dei beneficiari di prestazioni di libero passaggio del pilastro 3a. Il Consiglio federale deve pertanto provvedere ad aggiornare l’articolo 15 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994175 sul libero passaggio e l’articolo 2 dell’ordinanza del 13 novembre 1985176 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute177.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sostanziali sulle finanze, sul personale o altri ambiti della Confederazione. In particolare, il PACS non comporta ripercussioni sull’imposta federale. Per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali, le modifiche proposte possono generare un lieve aumento delle rispettive prestazioni (cfr. n. 5.2.7). Non sembra comunque probabile un aumento sostanziale, tanto più perché le persone che stipulano un PACS dovrebbero di norma già beneficiare dei diritti che spettano ai conviventi di fatto.

Inoltre, si dovranno adattare diverse disposizioni di esecuzione, in particolare in materia di stato civile e di diritto delle assicurazioni sociali (cfr. n. 4.8).

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni

Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico)

L’iscrizione del PACS nel registro dello stato civile, la procedura di scioglimento e la conversione dei patti civili di solidarietà cantonali competeranno agli uffici di stato civile. È impossibile pronosticare quante fra le persone che hanno escluso il matrimonio stipuleranno un PACS. Per coprire l’onere supplementare che riguarderà gli uffici di stato civile, si dovranno introdurre le prestazioni corrispondenti nell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile.

Saranno inoltre necessarie modifiche nel diritto cantonale, nello specifico nelle leggi cantonali sulla procedura e sull’organizzazione giudiziarie ed eventualmente anche

175RS 831.425

176 RS 831.461.3

177 Cfr. anche gli sforzi di revisione in corso concernenti diverse ordinanze sulla previdenza professionale nel comunicato stampa del Consiglio federale del 3 settembre 2025, consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Informazioni per i giornalisti > Comunicati stampa e discorsi > Previdenza professionale: aggiornamento di varie ordinanze.