Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/51: 22.448 s Iv. pa. Caroni. Un Pacs adeguato alla Svizzera · 77 pagine

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Art. 29sexiescpv. 1 lett. e

L’articolo 29sexiesdisciplina il diritto di assegnazione di accrediti per compiti educativi. Il capoverso 1 terzo periodo prevede una delega di competenze al Consiglio federale per il disciplinamento dell’assegnazione di accrediti per compiti educativi in diverse situazioni. Il progetto preliminare aggiunge una nuova lettera e per ampliare la delega di competenze alle persone che hanno stipulato un patto civile di solidarietà. Su questa base, il Consiglio federale adotterà una modifica dell’ordinanza del 31 ottobre 1947173 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per equiparare ai coniugi i partner che hanno stipulato un PACS per quanto riguarda l’assegnazione di accrediti per compiti educativi.

Art. 29septiescpv. 1, terzo periodo

L’articolo 29septiesdisciplina il diritto di assegnazione di accrediti per compiti assistenziali. Secondo il capoverso 1 primo periodo, «gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono». Secondo il capoverso 1 terzo periodo, sono parificati a parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonché il partner che convive con l’assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni. Aggiungendo all’elenco delle persone parificate ai parenti l’espressione «la persona con cui l’assicurato ha stipulato un PACS», il progetto preliminare prevede che i partner interessati abbiano diritto ad accrediti per compiti assistenziali anche nel caso in cui non soddisfino l’esigenza applicabile ai partner concubinari (gestione della comunione domestica ininterrotta da almeno cinque anni). In questo ambito, essi devono quindi essere equiparati ai coniugi.

5.2.7 Legge federale del 25 giugno 1982174 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 20a cpv. 1 lett. a LPP

La proposta di modifica della LPP mira a adattare l’ordinamento dei beneficiari di prestazioni per i superstiti in modo tale che i partner di un patto civile di solidarietà siano equiparati ai partner concubinari anche se non soddisfano i requisiti supplementari presupposti (in particolare in relazione alla durata della convivenza).

Secondo l’articolo 20a capoverso 1 lettera a LPP, l’istituto di previdenza può prevedere nel proprio regolamento come beneficiario di prestazioni per i superstiti la persona che ha ininterrottamente convissuto con l’assicurato negli ultimi cinque anni prima del decesso. Con la modifica redazionale della disposizione e l’integrazione della lettera a, questa regolamentazione deve applicarsi al partner superstite di un

173 RS 831.101

174 RS 831.40