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Consultazione 2026/54: Modifica dell’ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera (deposito legale digitale) · 7 pagine
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Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»
4 La Biblioteca e la Fonoteca nazionale, attraverso i mezzi di telecomunicazione, permettono agli utenti di accedere in qualsiasi luogo e momento agli Helvetica disponibili in forma elettronica.
Art. 12a Misure particolari per gli Helvetica disponibili in forma elettronica
non liberamente accessibili
1 La Biblioteca e la Fonoteca nazionale limitano la consultazione di Helvetica disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili mediante le seguenti misure:
a. termini di protezione: i titolari dei diritti possono scegliere termini di protezione di uno, due o cinque anni a decorrere dalla pubblicazione o rinunciare a un termine di protezione; fino alla scadenza del termine di protezione gli Helvetica non sono consultabili;
b. identificazione degli utenti: la consultazione in qualsiasi luogo e momento è consentita unicamente agli utenti identificati e iscritti alla Biblioteca nazionale attraverso i mezzi di telecomunicazione messi a disposizione dalla Biblioteca nazionale;
c. divieto di accessi multipli: la consultazione contemporanea di uno stesso Helveticum da parte di più utenti non è consentita;
d. protezione contro la copia e la diffusione: è vietata e impedita secondo lo stato della tecnica qualsiasi forma di riproduzione; in particolare non è consentito scaricare o registrare in modo duraturo contenuti.
2 Per garantire la sicurezza del sistema di accesso digitale nonché la protezione contro la copia e la diffusione, la Biblioteca nazionale procede periodicamente a una valutazione della situazione di rischio. Inoltre, svolge regolarmente test di sicurezza in base alla situazione di rischio.
3 Il contributo annuo di cui all’articolo 5 capoverso 4 LBNS per sostenere gli operatori culturali ammonta a 20 000 franchi.
Art. 12b Conservazione
1 Quando la conservazione dell’opera lo richiede, l’utilizzo può essere limitato.
2 Al fine di proteggere e salvaguardare gli Helvetica, la Biblioteca nazionale trasferisce parti delle proprie collezioni su altri supporti e media o li converte in formati elettronici. Essa assicura la leggibilità futura dei supporti, dei media e dei formati elettronici.
Art. 13 cpv. 1 lett. a
Concerne soltanto il testo tedesco e francese.
Art. 14a cpv. 1
1Concerne soltanto il testo tedesco