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Consultazione 2026/54: Modifica dell’ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera (deposito legale digitale) · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 15 cpv. 1 lett. c
Concerne soltanto il testo tedesco e francese
Titolo dopo l’art. 21
Sezione 7: Trattamento di dati personali
Art. 22
La Biblioteca nazionale può trattare i dati su persone fisiche e giuridiche che sono necessari per fornire le proprie prestazioni, in particolari per i seguenti scopi:
a. svolgere le proprie attività di collezione;
b. repertoriare;
c. fornire prestazioni nell’ambito della diffusione dell’informazione;
d. fornire prestazioni commerciali;
e. collaborare con istituzioni svizzere ed estere;
f. riscuotere emolumenti;
g. pubblicare bibliografie;
h. chiarire e realizzare i diritti d’autore;
i. accordare aiuti finanziari.
Art. 26 cpv. 1
1 La Biblioteca nazionale può accettare donazioni in vece dell’Amministrazione federale delle finanze e del Consiglio federale, a condizione che l’accettazione di tali donazioni non sia di competenza del Dipartimento federale delle finanze ai sensi dell’articolo 64 dell’ordinanza del 5 aprile 20063 sulle finanze della Confederazione.
Art. 27 cpv. 1 lett. g
Il Fondo della Biblioteca nazionale è un fondo speciale istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20054, alimentato come segue:
g. ricavo dalla realizzazione di diritti d’utilizzo e da diritti relativi alla pubblicazione e alla diffusione concernenti le collezioni.
II
La presente ordinanza entra in vigore il [data].