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Consultazione 2026/54: Modifica dell’ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera (deposito legale digitale) · 7 pagine
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Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»
4 Conformemente alle basi legali in merito all’archiviazione, i documenti della Confederazione assoggettati all’obbligo dell’archiviazione sono custoditi dall’Archivio federale svizzero.
Art. 2a Forma e formato degli Helvetica collezionati
1 La Biblioteca decide in quale forma o formato collezionare gli Helvetica disponibili in forma elettronica o in diversi formati elettronici.
2 La decisione è presa in base ai seguenti criteri:
a. originalità;
b. completezza;
c. fattibilità tecnica;
d. costi di conservazione.
Art. 3 Altre collezioni di Helvetica della Biblioteca
Conformemente ai propri compiti e d’intesa con altre istituzioni della Confederazione, in particolare con l’Archivio federale svizzero, la Biblioteca decide in merito alla strutturazione, alla gestione e alla repertoriazione di altre collezioni di Helvetica. Rimane salvo l’articolo 13 LBNS.
Art. 4 Collezione in altre istituzioni
1 In determinati settori, a condizione che un’altra istituzione si occupi della collezione, della conservazione e della documentazione e ne garantisca l’accessibilità, la Biblioteca può rinunciare alla collezione degli Helvetica.
2 Essa coordina la propria collezione con tali istituzioni, in particolare con la Biblioteca Svizzera per ciechi, ipovedenti e disabili alla lettura, con le biblioteche cantonali, con la Cineteca svizzera e con l’Archivio federale svizzero.
Art. 5 Acquisizione di Helvetica
1 Secondo le possibilità, la Biblioteca stipula con associazioni e singole imprese, attive nel settore della fabbricazione e della diffusione degli Helvetica ai sensi dell’articolo 2 capoversi 1 e 2, convenzioni in merito alla consegna gratuita subito dopo la pubblicazione. Sono fatti salvi gli Helvetica disponibili in forma elettronica.
2 La Biblioteca decide se degli Helvetica a essa rilasciati spontaneamente corrispondono all’incarico di collezione e se integrarli nella collezione.
3 Essa acquisisce in modo autonomo gli Helvetica disponibili in forma elettronica liberamente accessibili.
4Per gli Helvetica disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili, la Biblioteca contatta i titolari dei diritti e li informa sulle possibilità di trasmissione disponibili.