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Consultazione 2026/54: Modifica dell’ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera (deposito legale digitale) · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 2

Sezione 2: Mandato concernente le collezioni della Biblioteca

Art. 2 Collezione di Helvetica

1 La Biblioteca colleziona in particolare i seguenti Helvetica:

a. libri, opuscoli, riviste, quotidiani, spartiti, siti web d’importanza patrimoniale;

b. documenti geografici quali carte, piantine, atlanti, stampe, fotografie, diapositive;

c. pubblicazioni che contengono registrazioni audiovisive quali nastri magnetici, filmati, compact disc o supporti digitali sui quali sono registrati testi, immagini e documenti audio.

2 Essa colleziona puntualmente i seguenti Helvetica:

a. pubblicazioni che si riferiscono in parte alla Svizzera o a persone con cittadinanza svizzera;

b. pubblicazioni il cui contenuto ha scarsa importanza per la conoscenza della Svizzera o che fanno già parte, sotto altra forma, della Biblioteca;

c. ristampe invariate;

d. edizioni speciali particolarmente dispendiose quando è possibile ottenere anche edizioni semplici;

e. pubblicazioni di Comuni;

f. pubblicazioni di parrocchie e di comunità religiose;

g. pubblicazioni di associazioni, imprese e istituzioni;

h. prodotti software come programmi EED, giochi didattici, sistemi d’esperti e giochi elettronici;

i. orari, elenchi telefonici nonché indici di persone e indirizzi.

3 Non si collezionano i seguenti Helvetica:

a. materiale didattico riprodotto di istituti scolastici e di istituti d’istruzione;

b. lavori di bachelor e master ed esercitazioni di seminario;

c. copie di brevetti;

d. carte valori e mezzi di pagamento;

e. pubblicazioni prodotte in Svizzera, ma destinate al mercato estero, purché non costituiscano per la Svizzera un interesse particolare;

f. stampati di imprese e amministrazioni quali formulari, listini prezzi, prospetti e altro materiale pubblicitario; stampati commerciali;

g. contenuti condivisi esclusivamente all’interno di un gruppo privato di persone nonché corrispondenza non destinata al pubblico o registrazioni personali.