Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/54: Modifica dell’ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera (deposito legale digitale) · 7 pagine
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Siccome il deposito legale digitale concerne esclusivamente gli Helvetica pubblicati e disponibili online, esso si applica alla Biblioteca e alla Fonoteca nazionale svizzera (FN). Non assume invece rilevanza per le altre collezioni della BN (Archivio svizzero di letteratura, Collezione grafica, Centre Dürrenmatt Neuchâtel), che includono prevalentemente materiali d’archivio, altri documenti e pezzi unici, la cui acquisizione e messa a disposizione sono disciplinate da contratti con i titolari dei rispettivi diritti.
Concretamente, ciò significa che la consultazione di documenti di un archivio d’autore acquisito dall’Archivio letterario svizzero non è disciplinata dal deposito legale digitale, ma dall’accordo contrattuale con l’autore in questione. Un e-book pubblicato e disponibile online dello stesso autore è invece collezionato e reso consultabile secondo le condizioni quadro del deposito legale digitale.
2 Punti essenziali del progetto
La presente revisione parziale dell’ordinanza del 14 gennaio 1998 sulla Biblioteca nazionale (OBNS; RS 432.211) precisa le disposizioni legali in materia di deposito legale relativamente ai seguenti aspetti.
Gli incarichi di collezione della Biblioteca (art. 2, 3 e 4 OBNS) e della FN (art. 9b OBNS) sono stati estesi a nuove categorie di Helvetica disponibili in forma elettronica. Si è inoltre colta l’occasione per rivedere e aggiornare entrambi gli incarichi di collezione. L’esclusione dall’incarico di collezione di alcune categorie di oggetti ormai obsolete non è applicabile retroattivamente: gli Helvetica presenti nelle collezioni che appartengono a queste categorie vengono conservati.
Per quanto concerne l’acquisizione (art. 5 e 9b OBNS), sono stati precisati i principi dei meccanismi di collezione per gli Helvetica. I processi tecnico-organizzativi verranno ulteriormente concretizzati mediante disposizioni esecutive di livello inferiore (p. es. istruzioni, linee guida e FAQ), che possono essere adeguate in maniera più flessibile alla rapida evoluzione delle infrastrutture informatiche e degli strumenti.
Per quanto riguarda la diffusione, sono stati precisati i termini di protezione per impedire la consultazione di Helvetica disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili (cfr. art. 5 cpv. 3 nLBNS) e sono state definite ulteriori misure per tutelare i legittimi interessi dei titolari dei diritti (art. 12a cpv. 1 OBNS). Sono state per giunta introdotte misure di protezione specifiche in materia di sicurezza delle informazioni (art. 12a cpv. 2 OBNS).
Con l’articolo 12a capoverso 3 OBNS è stato definito l’ammontare annuo del contributo deciso dal Parlamento per sostenere gli operatori culturali (cfr. art. 5 cpv. 4 nLBNS).
Sono state infine integrate le basi legali materiali in materia di protezione dei dati (sezione 7 OBNS).
Di seguito non ci si soffermerà sulle modifiche di tipo formale e terminologico correlate al deposito legale digitale, come, ad esempio, l’uso del corsivo per il termine generico Helvetica, che si riferisce a informazioni sia registrate su supporti fisici sia disponibili in forma elettronica. Nella versione tedesca, si è deciso di utilizzare sistematicamente il termine «Sammlung/en» (in italiano «collezioni») anziché «Bestand/Bestände», dato che nel contesto della legislazione sulla BN esso include contenuti sia digitali sia registrati su supporti fisici; tale modifica non concerne però la versione italiana. Sempre nel testo tedesco, per ragioni di coerenza è stata uniformata o aggiornata l’ortografia di alcune espressioni (p. es. «Graphische Sammlung» anziché «Grafische Sammlung»).