Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/54: Modifica dell’ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera (deposito legale digitale) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
La Biblioteca metterà a disposizione informazioni facilmente fruibili sulle opzioni tecniche e organizzative per la trasmissione dei contenuti e dei relativi metadati. All’occorrenza, insieme ai titolari dei diritti prenderà in considerazione soluzioni semplici per entrambe le parti, come ad esempio l’ottenimento gratuito degli Helvetica in questione tramite intermediari od offerenti terzi.
Sezione 4b: Fonoteca nazionale svizzera
L’articolo 9b è stato completamente riveduto e suddiviso in quattro capoversi:
Art. 9b cpv. 1 (nuovo)
Il primo capoverso costituisce una versione leggermente aggiornata del vigente articolo 9b: grazie ad un’aggiunta nella frase introduttiva, l’incarico di collezione della FN è stato esteso agli Helvetica disponibili in forma elettronica. L’attuale precisazione «musicali e orali» (finora riferita ai supporti sonori) è stata mantenuta anche per gli Helvetica. Rientrano nella relativa fattispecie registrazioni sonore (p. es. di campanacci) e paesaggi sonori (cosiddetti «soundscape»), di cui vengono collezionati anche i materiali documentari correlati come ad esempio programmi di concerti o di manifestazioni.
Art. 9b cpv. 2 (nuovo)
Il nuovo capoverso 2 consente alla FN di collezionare anche le apparecchiature necessarie per riprodurre vecchi documenti sonori, e in particolare lettori e pezzi di ricambio. Ciò è indispensabile per garantire a lungo termine la riproducibilità dei documenti sonori registrati su supporti fisici.
Art. 9b cpv. 3 (nuovo)
Il nuovo capoverso 3 tiene conto del fatto che alcuni Helvetica disponibili in forma elettronica che rientrano nell’incarico di collezione della FN sono ormai realizzati esclusivamente come produzioni audiovisive. La FN può collezionare tali produzioni se la parte audio prevale su quella video, come ad esempio nel caso dei videoclip di brani pop e rock.
Art. 9b cpv. 4 (nuovo)
I rimandi nel capoverso 4 assicurano che gli Helvetica disponibili online che rientrano nell’incarico di collezione della Fonoteca nazionale vengano acquisiti conformemente alle condizioni quadro del deposito legale digitale.
Sezione 5: Prestazioni
Art. 10 cpv. 4 lett. b (abrogato)
Le «collezioni e l’infrastruttura delle raccolte speciali» (vigente art. 10 cpv. 4 lett. b) d’ora in poi rientreranno sotto la fattispecie dell’articolo 10 cpv. 4 lett. a.
L’articolo 12, totalmente riveduto, è stato ampliato e suddiviso in tre nuovi articoli distinti (art. 12, «Utilizzo»; art. 12a, «Misure particolari per gli Helvetica disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili»; articolo 12b, «Conservazione»).
Art. 12 cpv. 1 e 3 (nuovi)
Il vigente capoverso 1 è stato suddiviso in due capoversi (1 e 3). Il capoverso 1 chiarisce che la consultazione sul posto riguarda tutte le collezioni della BN, mentre il capoverso 3 specifica che il prestito tradizionale si limita agli Helvetica della Biblioteca. La riserva chiarisce che gli Helvetica disponibili in forma elettronica non vengono prestati.
Art. 12 cpv. 4 (nuovo)
Il nuovo capoverso 4 specifica che la Biblioteca e della FN permettono ai loro utenti di accedere agli Helvetica disponibili in forma elettronica attraverso i mezzi di telecomunicazione.
L’articolo 12a prevede però delle restrizioni per gli Helvetica disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili.