Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/54: Modifica dell’ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera (deposito legale digitale) · 7 pagine

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Art. 12a (nuovo)

Il nuovo articolo 12a concretizza l’articolo 5 capoverso 3 nLBNS definendo le misure relative alle restrizioni d’accesso. La BN adotta queste misure per tutelare i legittimi interessi dei titolari dei diritti degli Helvetica collezionati in virtù del diritto di esigere la fornitura di informazioni, ossia disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili.

Art. 12a cpv. 1 lett. a-d (nuovo)

Nel contesto del deposito legale digitale, l’espressione «termine di protezione» indica di fatto un periodo di tempo in cui non è consentita la consultazione degli Helvetica disponibili in forma elettronica ma non liberamente accessibili.

Una volta scaduti i termini di protezione, gli Helvetica disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili sono consultabili nel rispetto delle restrizioni definite alle lettere b-d, vale a dire l’identificazione preliminare degli utenti, il divieto di accessi multipli contemporanei e la protezione contro la copia e la diffusione (la registrazione duratura di contenuti è vietata e impedita secondo lo stato della tecnica). Sono escluse dal divieto le riproduzioni temporanee tecnicamente necessarie nel quadro della consultazione online di cui all’articolo 24a della legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (LDA; RS 231.1).

Art. 12a cpv. 2 (nuovo)

Il capoverso 2 precisa le misure della BN in materia di sicurezza delle informazioni. Per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione contro la copia e la diffusione auspicate dal Parlamento (cfr. articolo 5 capoverso 3 terzo periodo nLBNS), sono previsti test di sicurezza che vengono eseguiti periodicamente e in caso di sospetto di rischio particolare. Tali test sono basati sui rischi secondo gli standard di sicurezza informatica della Confederazione. Inoltre, al fine di individuare eventuali punti deboli, esperti esterni incaricati dalla BN procedono regolarmente a una valutazione della situazione di rischio, ad esempio mediante cosiddetti «test di penetrazione». Eventuali falle nella sicurezza vengono immediatamente eliminate.

Art. 12a cpv. 3 (nuovo)

Dando seguito alle richieste del Parlamento, il capoverso 3 fissa l’ammontare del contributo annuo per sostenere gli operatori culturali. D’intesa con le società di gestione dei diritti d’autore, la BN versa annualmente il contributo in questione tramite fattura emessa da un organo comune per l’incasso designato dalle società di gestione dei diritti d’autore autorizzate.

Articolo 14a cpv. 1

Conformemente alle odierne regole ortografiche, nella versione tedesca «Aufwändungen» è stato sostituito con «Aufwendungen». Questa modifica non concerne ovviamente il testo italiano.

Sezione 7 [nuova]: Trattamento di dati personali

La sezione 7 precisa le basi materiali in materia di protezione dei dati necessarie per l’attività della BN.

Art. 22 [nuovo]

Per svolgere i propri compiti, la BN deve trattare dati personali. La LBNS disciplina il trattamento dei dati personali presenti nelle collezioni (art. 10 nLBNS). Il nuovo articolo 22 crea la base legale necessaria affinché, nel quadro del proprio mandato, la BN possa trattare i dati personali necessari per fornire le proprie prestazioni. Si tratta tra l’altro dei dati di utenti, soggetti autorizzati, fornitori, offerenti e titolari dei diritti raccolti nell’ambito delle attività di collezione, repertoriazione e mediazione nonché della collaborazione con altre istituzioni.

Contestualmente alle proprie attività di collezione, la BN raccoglie ad esempio i nomi e i dati di contatto dei fornitori di Helvetica. Nel quadro della repertoriazione, tratta invece informazioni sugli autori se non figurano già nelle collezioni (p. es. una data di nascita). In questo caso, si