Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/54: Modifica dell’ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera (deposito legale digitale) · 7 pagine
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3 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
La sezione 1, finora intitolata «Oggetto», è stata ridenominata «Disposizioni generali».
Art. 1, rubrica e cpv. 2
All’articolo 1 è stata aggiunta la rubrica «Oggetto». Nel capoverso 2, il secondo periodo è stato accorciato e semplificato sotto il profilo linguistico per agevolare la leggibilità, senza però apportare modifiche contenutistiche: come finora, la Biblioteca comprende la collezione generale.
Art. 1a (nuovo)
Con il nuovo articolo 1a, la definizione di Helvetica è stata collocata all’inizio dell’ordinanza.
Sezione 2: Mandato concernente le collezioni della Biblioteca
Il titolo attuale della sezione 2 («Mandato concernente le collezioni») è stato cambiato in «Mandato concernente le collezioni della Biblioteca». In questo modo si chiarisce che il contenuto degli articoli dal 2 al 5 si riferisce esclusivamente alla Biblioteca, e non alle altre collezioni della BN (Archivio letterario svizzero, Collezione grafica, Fonoteca nazionale svizzera, Centre Dürrenmatt Neuchâtel), le cui attività di collezione sono disciplinate come finora nelle rispettive sezioni specifiche.
L’articolo 2 è stato completamente riveduto e sostanzialmente aggiornato.
Art. 2, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, b, c e d
In analogia all’articolo 2 capoverso 1 della versione riveduta della LBNS, nella frase introduttiva la nozione di «supporti d’informazione» è stata ampliata e precisata per quanto riguarda le informazioni disponibili in forma elettronica.
Nella lettera a, la nuova categoria dei siti web d’importanza patrimoniale è stata aggiunta all’elenco esemplificativo. Tale categoria, che include tra l’altro siti di organizzazioni svizzere, Comuni, aziende di trasporto o eventi nazionali, costituisce un elemento importante per la conservazione del patrimonio culturale documentario della Svizzera.
Nella lettera b, sono state eliminate le categorie dei documenti grafici e fotografici, le quali oggi rientrano nell’incarico di collezione della Collezione grafica (cfr. art. 6).
Le categorie finora elencate sotto le lettere c e d includono pubblicazioni oggi in gran parte collezionate dalla FN, integrata nella BN nel 2016. L’incarico di collezione della Biblioteca è stato di conseguenza ridimensionato e riassunto per una migliore comprensibilità alla lettera c. La vigente lettera d è stata abrogata.
Art. 2 cpv. 2
La categoria «traduzioni di opere create da cittadini stranieri in Svizzera in altre lingue rispetto a quelle nazionali» (vigente lett. e) non ha più rilevanza per l’adempimento dell’incarico di collezione nell’ambito della Biblioteca ed è stata pertanto cancellata.
Le categorie «volantini, programmi di manifestazioni» (vigente lett. l) ora rientrano nella lettera g e dunque non vanno più menzionate separatamente.
Art. 2 cpv. 3 lett. b, e, f e g (nuova)
Essendo in contraddizione con l’articolo 2 capoverso 2 lettere h, i e k, la categoria «supporti d’informazione il cui impiego richiede apparecchiature particolari» (vigente cpv. 4 lett. e) è stata eliminata.
È stata pure cancellata la categoria «supporti d’informazione il cui aspetto non è sufficientemente unitario» in quanto obsoleta.
La nuova lettera g definisce nuove categorie non collezionate. In virtù dell’articolo 4 capoverso 2 lettera c LBNS, il Consiglio federale può escludere dall’incarico di collezione gli