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Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 3 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. se per il mancato rispetto del criterio di rilevanza in singoli anni vi sono ragioni non imputabili al gestore, su richiesta di quest’ultimo l’UFE può non prendere in considerazione tali anni ai fini della valutazione; in questo caso vengono presi in considerazione per la valutazione ulteriori anni di esercizio in modo da raggiungere un totale di cinque. Tutti gli anni di esercizio presi in considerazione devono rientrare nei primi dieci anni dalla messa in esercizio dell’ampliamento;
c. se il criterio di rilevanza non è soddisfatto in media nei cinque anni presi in considerazione, l’UFE dispone l’esclusione del gestore dal sistema dei premi di mercato fluttuanti e richiede la restituzione dell’intero premio di mercato fluttuante versato, dedotti gli importi già restituiti per la parte eccedente (art. 30anovies).
Art. 30boctieslett. c
Abrogato
Art. 30bdeciescpv. 2 lett. d
2La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
d. la certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del DATEC del 1° novembre 20172 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE).
Art. 30bundeciescpv. 1 lett. b
Abrogato
Art. 30edeciescpv. 4 lett. b
4La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
b. la certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 OGOE3;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2027.
… In nome del Consiglio federale svizzero: