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Consultazione 2026/74: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2027 · 6 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1.18 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale
N. 1.2, nota a piè di pagina
1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui
all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/11032.
N. 2.2
2.2 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al nu-
mero 1, ad eccezione dei termoventilatori, degli asciugasalviette e dei riscaldamenti per i banchi delle chiese, possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 49,5 per cento.
2 Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, GU L 1103 del 19.04.2024; modificato da ultimo del regolamento (UE) xxxx/xxxx, GU L xxxx/xxxx del GG.MM.AAAA.