Progetto posto in consultazione OAC
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 5 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 47
15 Addetti alla scorta di veicoli e trasporti eccezionali
Art. 47 Abilitazione alla scorta di veicoli e trasporti eccezionali
L’abilitazione alla scorta di veicoli e trasporti eccezionali è conseguita mediante le formazioni e gli esami di cui agli articoli 48–51 e attestata tramite certificato (abilita- zione STE).
Art. 48 Formazione sui fondamenti
1È ammesso alla formazione sui fondamenti chi:
a. possiede la licenza di condurre della sottocategoria CE;
b. possiede da almeno tre anni la licenza di condurre della categoria B; e
c. da tre anni non ha commesso infrazioni alle norme della circolazione tali da compromettere la sicurezza stradale.
1 RS 741.51
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