Progetto posto in consultazione OAC

Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 5 pagine

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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 47

15 Addetti alla scorta di veicoli e trasporti eccezionali

Art. 47 Abilitazione alla scorta di veicoli e trasporti eccezionali

L’abilitazione alla scorta di veicoli e trasporti eccezionali è conseguita mediante le formazioni e gli esami di cui agli articoli 48–51 e attestata tramite certificato (abilita- zione STE).

Art. 48 Formazione sui fondamenti

1È ammesso alla formazione sui fondamenti chi:

a. possiede la licenza di condurre della sottocategoria CE;

b. possiede da almeno tre anni la licenza di condurre della categoria B; e

c. da tre anni non ha commesso infrazioni alle norme della circolazione tali da compromettere la sicurezza stradale.

1 RS 741.51

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