Progetto posto in consultazione OAC
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 5 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione «%ASFF_YYYY_ID»
b. dal superamento dell’esame ha svolto almeno cinque esercitazioni pratiche, di cui almeno due riguardanti trasporti autorizzati a condizione di essere scortati dalla polizia o da addetti alla scorta (art. 84 cpv. 1 ONC).
2L’esame finale comprende:
a. la pianificazione del viaggio;
b. il controllo prima della partenza; e
c. lo svolgimento del viaggio.
3Il risultato è comunicato al candidato immediatamente dopo l’esame finale.
4Chi non supera l’esame finale può ripeterlo. Chi non lo supera per la seconda volta può essere ammesso a un terzo e ultimo esame dopo aver effettuato almeno altre cin- que esercitazioni pratiche.
5L’esame finale è organizzato dai Cantoni.
Art. 52 Rilascio dell’abilitazione
1Chi supera l’esame finale riceve l’abilitazione STE.
2L’abilitazione STE è rilasciata dal Cantone di domicilio. In caso di domicilio all’estero è rilasciata dal Cantone in cui è stabilito il datore di lavoro.
Art. 53 Validità e proroga dell’abilitazione
1L’abilitazione STE è valida cinque anni.
2È prorogata dal Cantone di domicilio per altri cinque anni se nell’anno che precede la domanda di proroga l’addetto alla scorta di trasporti eccezionali:
a. ha effettuato almeno otto servizi di scorta di trasporti eccezionali autorizzati a condizione di essere scortati dalla polizia o da addetti alla scorta; e
b. ha frequentato almeno un corso di aggiornamento di una giornata presso un centro di formazione e di esame riconosciuto.
3In caso di domicilio all’estero è prorogata dal Cantone in cui è stabilito il datore di lavoro.
4La domanda di proroga può essere presentata al più presto un anno prima della sca- denza della validità dell’abilitazione.
5La proroga decorre dalla data di scadenza dell’abilitazione precedente.
Art. 54 Riconoscimento
1I centri di formazione e di esame necessitano del riconoscimento del Cantone in cui hanno sede.