Progetto posto in consultazione OAC
Consultazione 2026/80: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale e dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, nonché emanazione di un’ordinanza dipartimentale sul disciplinamento uniforme della scorta privata ai trasporti eccezionali · 5 pagine
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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione «%ASFF_YYYY_ID»
2Il riconoscimento è rilasciato se:
a. la direzione garantisce una gestione irreprensibile del centro di formazione e di esame nonché un monitoraggio competente delle lezioni e degli esami;
b. il centro di formazione e di esame dispone di un numero sufficiente di docenti qualificati;
c. è garantita la collaborazione con l’autorità di polizia locale per la parte pratica della tematica «segnalazioni, istruzioni e disposizioni»;
d. sono disponibili un locale per le lezioni e materiale didattico idonei;
e. il regolamento di formazione ed esame sui fondamenti (art. 57 lett. a e b) è opportunamente precisato in un piano e applicato;
f. sono proposti almeno una formazione sui fondamenti, un corso di aggiorna- mento e tre esami sui fondamenti all’anno; e
g. è presente un sistema di garanzia della qualità che assicuri una trasmissione adeguata dei contenuti, il raggiungimento degli obiettivi della formazione e il corretto svolgimento degli esami.
3I centri di formazione e di esame devono consentire all’autorità cantonale di acce- dere in qualsiasi momento ai corsi di formazione e agli esami.
4Il riconoscimento può essere revocato se i requisiti non sono più soddisfatti oppure se non è stato concesso l’accesso ai corsi di formazione o agli esami.
Art. 55 Rinuncia all’organizzazione di corsi ed esami
I centri di formazione e di esame possono rinunciare all’organizzazione di corsi ed esami se entro la scadenza del termine di iscrizione o al più tardi dieci giorni prima dell’inizio della formazione non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti stabilito nel piano di cui all’articolo 54 capoverso 2 lettera e.
Art. 56 Moduli
I Cantoni predispongono un modulo per:
a. l’attestato della formazione sui fondamenti;
b. il certificato dell’esame sui fondamenti;
c. l’attestato di frequenza delle esercitazioni pratiche.