Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2015/14: 11.418 Pa.Iv. KVG. Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege · 141 Seiten

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Hinweise, Kritiken, Vorschläge, Anträge Verfasser Observations, critiques, suggestions, propositions Auteurs Osservazioni, critiche, suggerimenti, proposte Autori

Vorbehaltslose Zustimmung

Art. 25 Abs. 2

Bedingte Zustimmung

Wir unterstützen den Mehrheitsantrag wenn in der Formulierung den Arzt/Ärztin und die Pflegefachperson für die Anordnung der Pflegemassnahmen erwähnt werden.

Minderheitsantrag: kategorische Ablehnung

L’ASPI s’exprime contre la proposition de la minorité au sujet de l’article 25a, al. 2 aspi

La révision de la LAMal envisagée chargera le Conseil fédéral de définir par voie

d’ordonnance les prestations qui pourront être fournies sans prescription médicale par le personnel infirmier.

L’ASPI attire l’attention du législateur sur les champs d’application des différentes professions médicales. Un certain nombre de soins de bases infirmiers peuvent empiéter sur le champ d’application des physiothérapeutes. Nous citerons à titre d’exemple : la mobilisation au lit des patients dépendants, les exercices qui visent à améliorer la circulation sanguine, l’entretien des capacités de marche, l’instruction à l’utilisation de

moyens auxiliaires, les exercices respiratoires, etc.

Nous n’admettons pas que les infirmiers puissent mobiliser et faire marcher un patient sans prescription médicale alors que les physiothérapeutes restent dépendants d’une prescription médicale pour dispenser ces mêmes actes. L’ASPI demande à être con-

sultée lors de l’établissement de la liste exhaustive de mesures d’évaluation, de conseils et de soins de base qui pourront être fournies sans prescription. Ad art. 25 cpv. 2 lett. a (prestazioni generali in caso di malattia) omct

 Questo articolo descrive le prestazioni i cui costi sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 Si tratta degli esami e delle terapie ambulatoriali, in ospedali o in una casa di cura, nonché delle cure ospedaliere.

 Con la modifica proposta queste prestazioni possono venir dispensate d’ora in poi, oltre che dal medico, dal chiropratico e da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico, anche da infermieri (senza prescrizione).

 Dal rapporto esplicativo risulta che le prestazioni dispensabili dagli infermieri senza prescrizione medica riguardano la valutazione, i consigli e il coordinamento di cui agli art. 7 cpv. 2 lett. a Opre, nonché le cure di base di cui all’art. 7 cpv. 2 lett. b Opre, mentre le cure di cui all’art. 7 cpv. 2 lett. b OPre (esami e cure) continueranno a dipendere da una prescrizione medica.

 Siamo d’accordo sul principio dell’inserimento della categoria degli infermieri nella lista dei fornitori di prestazioni autorizzati a dispensare prestazioni sanitarie a carico della LAMal.

 Riteniamo tuttavia che debbano essere definite a livello di legge le prestazioni che possono essere effettuate e/o dispensate dagli infermieri senza prescrizione medica, questo per garantire la necessaria sicurezza giuridica in un ambito tanto delicato e importante come il passaggio di competenze dai medici agli infermieri.

 Non è pertanto a nostro avviso sufficiente la delega prevista dal nuovo art. 33 cpv. 1 bis LAMal al Consiglio federale di stabilire per via di ordinanza quali prestazioni gli infermieri potranno dispensare autonomamente e quali invece continueranno a dipendere da prescrizione medica.

 Analogo discorso vale per le qualifiche professionali. A nostro avviso per poter dispensare direttamente a carico della LAMal bisogna essere in possesso di un titolo universitario (SUP), o un titolo equivalente. Questa condizione deve essere prevista espressamente nella LAMal e non successivamente in un’ordinanza. È un presupposto che riteniamo fondamentale per la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure in Svizzera.

 Aggiungiamo infine l’obbligo legale di una copertura assicurativa adeguata per il personale infermieristico che esercita a titolo indipendente.

Ad art. 25a cpv. 1 e (cure in caso di malattia)

 Questo articolo descrive le prestazioni per le quali l’assicurazione obbligatoria