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Consultation 2004/69: Assurance maladie: Financement des soins · 149 pages

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migliorare la qualitä della vita deI paziente nonostante le limitazioni della sua autonomia.

La distinzione lra cure acute e cure di lunga durata deve essere operata secondo

criteri temporali, ma senza fissare un limite rigido, bensi un valore di riferimento che in determinate circostanze puÖ essere modificato, ossia prolungato. Va osservato che sulla base della definizione delle cure di lunga durata della LAMal - de facto si tratta della ripartizione delle cure per pazienti lungodegenti - la distinzione temporale puö essere valida soltanto neI settore delle cure e non per la definizione delle cure acute in ambito ospedaliero. Per questo motivo, la nozione di eure acute ë problematica e fuorviante, ragion per cui neI seguito ci baseremo sui malati che non necessitano piü di alcuna degenza in ambito ospedaliero dovuta a cure mediche. La distinzione viene quindi operata tra malati acuti o transitori e malati di lunga durata; il limite potrebbe essere fissato a 90 giorni, ma a determinate condizioni potrebbe anche essere prolungato (su proposta deI medico di fiducia). Anche eventuali interruzioni della fase di lunga durata dovuta a nuove fasi acute dovrebbero esser esaminate da un medico di fiducia.

Tabella 9: Compendio delle ripercussioni del modello B suI versante delle prestazioni

Prestazioni per Ie eure

di base

acute di lunga

durata

A / in 1 AC)CMS si (+/- si (-)

istituto AGI-AVS

si (+/

PC si (+

Legenda:

AGI-AVS Assegno per grandi invalidi dell’ AVS

PC Prestazioni complementari (per le proposte materiali, cfr. cap. 3.3)

AOCMS Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(-) Riduzione delle prestazioni rispetto all’attuale ordinamento delle prestazioni (nell’assicurazione

malattie, senza tenere conto delle attuali tariffe limite)

(+) Estensione delle prestazioni rispetto aII’attuale ordinamento delle prestazioni (nell’assicurazione

malattie, senza tenere conto delle attuali tariffe limite)

(+/-) Situazione invariata rispetto all’attuale ordinamentodelle prestazioni

3.3 Provvedimento ausiliario di politica sociale: adeguamento delle prestazioni complementari

Considerato che iI nuovo disciplinamento delle prestazioni dell’assicurazione malattie comporta tendenzialmente,sia neI modello A che neI modelo B, un onere

maggiore per le economie domestiche private, daI punto di vista della politica sociale sembra in linea di principio opportuno, provvedere a una correzione

mediante prestazioni standard in funzione del bisogno, quali le prestazioni complementari. Per questo motivo neI quattro della presente revisione di legge viene ripresa la soppressionedella limitazione delle prestazioni, in quanto questa misura ë proposta anche neI disegno della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Si garantisce