Rapport sur les résultats
Consultation 2013/106: Révision de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM) · 187 pages
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Organisation Prise de position
Die für zusammengesetzte Produkte festgelegte Mindestmenge, ab der ein Claim zulässig ist, ist zu tief angesetzt. Der Prozentsatz ist auf mindestens 90 Massenprozent zu erhöhen. Bei einem Anteil einer Zutat im Endprodukt von 25 Massenprozent ist der Claim nicht angebracht und es liegt eine klare Konsumententäuschung vor.
Es stellt sich die Frage, weshalb diese Revision der Verordnung nicht dazu benutzt wurde, den zulässigen Höchstgehalt an Material, das aus GVO besteht, solches enthält oder daraus gewonnen wurde, als Voraussetzung für den Claim „ohne Gentechnik hergestellt“ tiefer als 0.9 Massenprozent festzulegen. Falls ein Produzent sein Produkt derart ausloben will, sollte es möglich sein, eine tiefere maximale Kontamination durch solches Material zu garantieren.
Für die kantonalen Kontroll- und Vollzugsbehörden wird durch diese neuen Bestimmungen ein beträchtlicher Mehraufwand entstehen.
Repubblica e Can- Lo scopo del progetto di modifica oggetto dell’indagine è quello di differentone Ticino ziare la disposizione sulla caratterizzazione delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato all’utilizzo di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM). La disposizione si fonda sull’articolo 17 capoverso 5 della legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica, LIG, RS 814.91), in base al quale il Consiglio federale emana prescrizioni su come etichettare gli organismi non geneticamente modificati e sulla protezione su come etichettare gli organismi non geneticamente modificati e sulla protezione contro gli abusi di tale etichettatura.
Secondo la legislazione vigente, le derrate alimentari possono essere contrassegnate con la menzione “ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica” se, durante l’intero processo di fabbricazione, si è completamente rinunciato all’utilizzo di prodotti ricavati da OGM. Il progetto di modifica presentato nell’indagine conoscitiva mora a consentire in futuro di pubblicizzare anche la rinuncia parziale al ricorso alla tecnologia genetica.
Il progetto di modifica intende inoltre rendere possibile una menzione specifica al fatto che, nella produzione animale, si è rinunciato a utilizzare alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente midificate (in particolare soia e mais): la menzione dovrebbe essere “produzione senza piante foraggere geneticamente modificate” e permettere ai produttori di attirare l’attenzione dei consumatori su tale rinuncia, fonte per essi di un maggior dispendio. Secondo il diritto vigente, l’uso della menzione “ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica” è regolamentato esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la precisa formulazione linguistica. Con la modifica proposta, si vuole in futuro disciplinare anche la presentazione della menzione, a garanzia della protezione dagli inganni.
Con la presente abbiamo il piacere di comunicarle che il Consiglio di Stato condivide la presa di posizione espressa dai chimici cantonali svizzeri (allegato). La posizione del Consiglio di Stato in merito alle proposte di modifica è quindi sostanzialmente critica.