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Vernehmlassung 2013/106: Revision Verordnung über gentechnisch veränderte Lebensmittel (VGVL) · 185 Seiten
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Repubblica e Can- Lo scopo del progetto di modifica oggetto dell’indagine è quello di differenziare tone Ticino la disposizione sulla caratterizzazione delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato all’utilizzo di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM). La disposizione si fonda sull’articolo 17 capoverso 5 della legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica, LIG, RS 814.91), in base al quale il Consiglio federale emana prescrizioni su come etichettare gli organismi non geneticamente modificati e sulla protezione su come etichettare gli organismi non geneticamente modificati e sulla protezione contro gli abusi di tale etichettatura.
Secondo la legislazione vigente, le derrate alimentari possono essere contrassegnate con la menzione “ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica” se, durante l’intero processo di fabbricazione, si è completamente rinunciato all’utilizzo di prodotti ricavati da OGM. Il progetto di modifica presentato
nell’indagine conoscitiva mora a consentire in futuro di pubblicizzare anche la rinuncia parziale al ricorso alla tecnologia genetica.
Il progetto di modifica intende inoltre rendere possibile una menzione specifica al fatto che, nella produzione animale, si è rinunciato a utilizzare alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente midificate (in particolare soia e mais): la menzione dovrebbe essere “produzione senza piante foraggere geneticamente modificate” e permettere ai produttori di attirare l’attenzione dei consumatori su tale rinuncia, fonte per essi di un maggior dispendio. Secondo il diritto vigente, l’uso della menzione “ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica” è regolamentato esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la precisa formulazione linguistica. Con la modifica proposta, si vuole in futuro disciplinare anche la presentazione della menzione, a garanzia della protezione dagli inganni.
Con la presente abbiamo il piacere di comunicarle che il Consiglio di Stato condivide la presa di posizione espressa dai chimici cantonali svizzeri (allegato). La posizione del Consiglio di Stato in merito alle proposte di modifica è quindi sostanzialmente critica.
In particolare, la prevista menzione supplementare non persegue infatti obiettivi di protezione del consumatore, visto che genererebbe più confusione che utilità. L’assenza di una simile menzione su latte, carne, uova svizzere potrebbe infatti indurre i consumatore a pensare che siano stati usati –per la produzione di queste derrate- dei foraggi vegetali modificati geneticamente. Ciò potrebbe paradossalmente arrecare danno all’economia agricola.
Ci preme qui segnalare che, con l’applicazione della caratterizzazione “IP-Suisse” o “Suisse Garantie” (designazioni che proibiscono l’utilizzo di foraggi OGM nell’alimentazione animale), già si coprirebbe un eventuale bisogno di specificatamente menzionare la rinuncia a questo tipo di foraggi. Con ciò, le associazioni di categoria e le associazioni mantello del settore agricolo nazionale avrebbero l’opportunità di far passare un messaggio particolare a favore del valore aggiunto intrinseco in prodotti così caratterizzati.
La prevista nuova menzione causerebbe inoltre considerevole lavoro supplementare agli organi di controllo ufficiale, soprattutto per il fatto che il suo uso sarebbe difficilmente verificabile in modo serio.