3.2 Presupposti per la deduzione dell’imposta precedente fittizia
Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA settore 05 · n. 3.2 · Italiano
Il contribuente può far valere la deduzione dell’imposta precedente fittizia se, al momento dell’acquisto, le condizioni seguenti sono adempite cumulativamente:
si tratta di un bene mobile accertabile (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente);
l’acquisto del bene avviene nell’ambito dell’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente);
il contribuente applica il metodo effettivo giusta l’articolo 36 LIVA;
l’acquisto del bene avviene senza chiaro trasferimento d’imposta;
il bene non è un pezzo da collezione ai sensi dell’articolo 24a LIVA. Sono considerati tali, per esempio, gli autoveicoli la cui prima immatricolazione all’atto dell’acquisto risale ad oltre 30 anni (art. 48a cpv. 3 lett. c OIVA). In caso di vendita di pezzi da collezione di questo tipo si può applicare l’imposizione dei margini (→ info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta);
il contribuente deve essere in grado di comprovare, mediante adeguati mezzi di prova (ad es. fattura del prestatore, nota di credito del destinatario della prestazione, contratto o ricevuta) che sussiste il diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia (p. es. genere, oggetto, estensione e momento della fornitura, nome e indirizzo del prestatore e del destinatario della prestazione).
La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa, se (art. 63 cpv. 3 OIVA):
al momento dell’acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA;
il contribuente ha importato il bene o il bene rimane all’estero dopo l’acquisto. In questo caso anche le valli di Samnaun e di Sampuoir sono considerate territorio estero (art. 4 cpv. 1 LIVA);
i beni sono stati acquistati secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 12 LIVA;
il contribuente sa o dovrebbe sapere che il bene è stato importato in esenzione d’imposta (p. es. masserizie di trasloco);
il contribuente ha acquistato il bene da un beneficiario di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO; p. es. veicoli di missioni diplomatiche e simili).
Chi è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA (attribuzione delle prestazioni in caso di forniture mediante piattaforme elettroniche), può applicare la deduzione dell’imposta precedente fittizia solo se il venditore del bene fornito è residente in territorio svizzero e non è iscritto nel registro dei contribuenti (art. 63 cpv. 5 OIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA concernente il settore Piattaforme elettroniche contiene maggiori informazioni su questo tema. |
[Illustrazione: nell’originale] | La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa nella misura pari ai versamenti effettuati nell’ambito della liquidazione dei sinistri che superano il valore effettivo del bene al momento della presa in consegna. |
Esempio
Il garage Autocom SA vende un’autovettura nuova a un cliente e accetta in parziale pagamento un veicolo accidentato. Nella fattura il valore del veicolo accettato in pagamento è indicato con l’importo di 35 000 franchi, mentre il valore effettivo della carcassa ammonta a 10 000 franchi. A copertura della differenza il cliente cede il suo credito nei confronti della compagnia di assicurazioni al garage Autocom SA.
Garage Autocom SA | ||
Egregio signor | ||
Fattura auto n. 125005 | ||
Vendita autovettura nuova: | ||
Autovettura nuova BB, matricola n. 610.452.198 | ||
prezzo netto, incl. accessori | CHF | 60 090.00 |
+ IVA 8,1 % | CHF | 4 867.30 |
Totale | CHF | 64 957.30 |
Ripresa: | ||
autovettura usata CC, matricola n. 610.136.498 | CHF | - 35 000.00 |
Conguaglio | CHF | 29 957.30 |
Il garage Autocom SA può far valere la deduzione dell’imposta precedente fittizia non sul valore dell’autovettura ripresa indicato nella fattura, bensì unicamente sul prezzo effettivo della carcassa (calcolo dell’imposta: 8,1 % di [108,1 %] CHF 10 000 = CHF 749.30).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA concernente il settore Assicurazioni contiene ulteriori informazioni in merito all’acquisto e alla vendita di beni in relazione al risarcimento danno. |
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a LIVA, art. 63 OIVA e abrogazioni nell’art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).