3.2 Presupposti per la deduzione dell’imposta precedente fittizia

Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA settore 05 · n. 3.2 · Italiano

Il contribuente può far valere la deduzione dell’imposta precedente fittizia se, al momento dell’acquisto, le condizioni seguenti sono adempite cumulativamente:

  • l’acquisto del bene avviene senza chiaro trasferimento d’imposta;

  • il contribuente deve essere in grado di comprovare, mediante adeguati mezzi di prova (ad es. fattura del prestatore, nota di credito del destinatario della prestazione, contratto o ricevuta) che sussiste il diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia (p. es. genere, oggetto, estensione e momento della fornitura, nome e indirizzo del prestatore e del destinatario della prestazione).

La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa, se (art. 63 cpv. 3 OIVA):

  • al momento dell’acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA;

  • il contribuente ha importato il bene o il bene rimane all’estero dopo l’acquisto. In questo caso anche le valli di Samnaun e di Sampuoir sono considerate territorio estero (art. 4 cpv. 1 LIVA);

  • il contribuente sa o dovrebbe sapere che il bene è stato importato in esenzione d’imposta (p. es. masserizie di trasloco);

  • il contribuente ha acquistato il bene da un beneficiario di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO; p. es. veicoli di missioni diplomatiche e simili).

Chi è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA (attribuzione delle prestazioni in caso di forniture mediante piattaforme elettroniche), può applicare la deduzione dell’imposta precedente fittizia solo se il venditore del bene fornito è residente in territorio svizzero e non è iscritto nel registro dei contribuenti (art. 63 cpv. 5 OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Piattaforme elettroniche contiene maggiori informazioni su questo tema.

[Illustrazione: nell’originale]

La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa nella misura pari ai versamenti effettuati nell’ambito della liquidazione dei sinistri che superano il valore effettivo del bene al momento della presa in consegna.

Esempio
Il garage Autocom SA vende un’autovettura nuova a un cliente e accetta in parziale pagamento un veicolo accidentato. Nella fattura il valore del veicolo accettato in pagamento è indicato con l’importo di 35 000 franchi, mentre il valore effettivo della carcassa ammonta a 10 000 franchi. A copertura della differenza il cliente cede il suo credito nei confronti della compagnia di assicurazioni al garage Autocom SA.

Garage Autocom SA
Via Riarena 15
6710 Biasca
CHE-123.456.789 IVA

Egregio signor
Mario Galli
Ai Ronchi
6710 Biasca

Biasca, 27.4.2025

Fattura auto n. 125005

Vendita autovettura nuova:

Autovettura nuova BB, matricola n. 610.452.198

prezzo netto, incl. accessori

CHF

60 090.00

+ IVA 8,1 %

CHF

  4 867.30

Totale

CHF

64 957.30

Ripresa:

autovettura usata CC, matricola n. 610.136.498

CHF

- 35 000.00

Conguaglio

CHF

29 957.30

Il garage Autocom SA può far valere la deduzione dell’imposta precedente fittizia non sul valore dell’autovettura ripresa indicato nella fattura, bensì unicamente sul prezzo effettivo della carcassa (calcolo dell’imposta: 8,1 % di [108,1 %] CHF 10 000 = CHF 749.30).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernente il settore Assicurazioni contiene ulteriori informazioni in merito all’acquisto e alla vendita di beni in relazione al risarcimento danno.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a LIVA, art. 63 OIVA e abrogazioni nell’art. 90 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).