8.1 Beni importati in franchigia di tributi
Info IVA per settore 05 · Veicoli a motore
In vigore · Stato dal 29 gennaio 2026
AFC · Info IVA settore 05 · n. 8.1 · Italiano
In base all’ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0) e all’ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0), i beni che possono essere importati in franchigia non sono gravati all’importazione né da dazi né da IVA. Se esiste il modulo atto d’impegno (per l’importazione di automobili) o il document d’admission en franchise (per l’importazione di altri beni) timbrato da un ufficio doganale svizzero, questi beni possono essere importati in franchigia anche da fornitori contribuenti in territorio svizzero e forniti senza IVA ai destinatari summenzionati. In questo caso non è necessario che il destinatario della prestazione chieda l’esenzione dall’IVA alla fonte (modulo n. 1070 e 1079 [disponibile sul sito Internet dell’AFC]).