2.3.1 Importazione

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022

AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.3.1 · Italiano

L’imposta sull’importazione è riscossa dall’UDSC (art. 62 LIVA).

In caso d’importazione di beni, devono essere integrate nella base di calcolo dell’imposta sull’importazione tutte le spese di trasporto o di spedizione e tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero (art. 54 cpv. 3 lett. b LIVA). Il luogo di destinazione è quello in cui i beni devono essere trasportati al momento in cui sorge il debito fiscale sull’importazione secondo l’articolo 56 LIVA. Se il luogo di destinazione sul territorio svizzero è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale sull’importazione.

Il debito fiscale sull’importazione sorge nel momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale; se l’ufficio doganale ha accettato la dichiarazione doganale prima dell’introduzione dei beni sul territorio svizzero, il debito fiscale sull’importazione sorge nel momento in cui i beni vengono condotti oltre il confine doganale (art. 69 lett. a e b LD). È irrilevante se la dichiarazione doganale è accettata al confine o sul territorio svizzero.

Siccome le spese di trasporto relative all’importazione di beni soggiacciono all’imposta sull’importazione insieme ai beni importati, esse sono esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 5 LIVA e non soggiacciono all’imposta sull’acquisto conformemente all’articolo 45a LIVA. Ciò vale anche per importazioni esenti dall’imposta secondo l’articolo 53 LIVA (ad es. importazione di beni in piccole quantità, masserizie di trasloco o beni facenti parte di una successione).

Il trasporto transfrontaliero di veicoli danneggiati (in panne), immatricolati sul territorio svizzero, è pure esente dall’imposta.

Esempio
Un fornitore estero affida a uno spedizioniere (con sede sul territorio svizzero o all’estero) il mandato di ritirare un bene da lui a Milano (IT) e di trasportarlo a Lugano dal suo cliente. Lo spedizioniere dichiara questo bene all’ufficio doganale di confine per l’immissione in libera pratica doganale. In considerazione di questa fattispecie, al momento in cui sorge il debito fiscale sull’importazione è Lugano il luogo di destinazione determinante sul territorio svizzero. Le spese delle prestazioni (trasporto, assicurazione, dichiarazione doganale ecc.) che lo spedizioniere esegue fino a Lugano sono parti integranti della base di calcolo dell’imposta sull’importazione e devono quindi essere imposte dall’UDSC.

Per stabilire il luogo di destinazione sul territorio svizzero è determinante sapere chi esegue o fa eseguire l’imposizione dell’importazione e chi, dopo l’imposizione dell’importazione, esegue o fa eseguire l’ulteriore trasporto sul territorio svizzero.

Alcuni esempi al riguardo:
 
Lo speditore o un terzo da lui incaricato (ad es. spedizioniere) si occupa dell’imposizione all’importazione del bene.
 
Esempio
Un fornitore svizzero (speditore) affida a uno spedizioniere sul territorio svizzero il mandato di ritirare un bene dal suo magazzino a Bergamo (IT), di effettuare l’imposizione all’importazione e di consegnare il bene al suo acquirente a Lugano (importatore e destinatario). Il luogo di destinazione sul territorio svizzero è Lugano.

L’importatore, il destinatario o un terzo da lui incaricato (ad es. spedizioniere) si occupa dell’imposizione all’importazione del bene.
 
Esempio 1
La Tessili SA di Bellinzona è attiva nel commercio tessile. Acquista mantelli in Italia e li rivende alla Vestiti SA di Lugano. La Tessili SA affida a uno spedizioniere il mandato di effettuare l’imposizione all’importazione di una partita di mantelli a Chiasso e in seguito invita la Vestiti SA a ritirarli a Chiasso. Quest’ultima incarica un’impresa di trasporti sul territorio svizzero di ritirare i mantelli imposti all’importazione a Chiasso e di trasportarli fino al suo magazzino a Lugano. La Tessili SA è in possesso di una dichiarazione d’adesione estero. Il luogo di destinazione sul territorio svizzero è Chiasso.
Lo spedizioniere cui la Tessili SA ha affidato il mandato di effettuare l’imposizione all’importazione esegue una prestazione esente dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
L’impresa di trasporti incaricata dalla Vestiti SA esegue una prestazione di trasporto sul territorio svizzero che soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, all’aliquota normale.

Esempio 2
La Tessili SA è attiva nel commercio di tessili. Acquista mantelli in Italia e li rivende alla Vestiti SA di Lugano. La Tessili SA affida a uno spedizioniere il mandato di effettuare l’imposizione all’importazione di una partita di mantelli a Chiasso e di trasportarli fino al magazzino della Vestiti SA a Lugano. Il luogo di destinazione sul territorio svizzero è Lugano.
Lo spedizioniere cui la Tessili SA ha affidato il mandato di effettuare l’imposizione all’importazione esegue una prestazione esente dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Esempio 3
La Vestiti SA acquista mantelli in Italia. Il fornitore italiano li spedisce fino all’ufficio doganale a Chiasso. La Vestiti SA affida a un’agenzia doganale il mandato di effettuare l’imposizione all’importazione dei mantelli a Chiasso e incarica un’impresa di trasporti di trasportarli fino al suo magazzino a Lugano. Il luogo di destinazione sul territorio svizzero è Lugano.
L’agenzia doganale e l’impresa di trasporti, alle quali la Vestiti SA ha affidato un mandato eseguono entrambe una prestazione esente dall’imposta sulle prestazioni sul territorio svizzero.

Se lo speditore esegue l’imposizione all’importazione o la fa eseguire a terzi significa che conosce il luogo di destinazione e non gli occorrono maggiori informazioni dall’importatore/destinatario.

Nei casi in cui è l’importatore che effettua l’imposizione all’importazione, egli è sempre in possesso dei documenti d’importazione. Se affida a un’impresa di trasporti il mandato di trasporto sul territorio svizzero può consegnarle copia dei documenti d’importazione per consentirle di far valere l’esenzione dall’imposta sulle prestazioni sul territorio svizzero fino al luogo di destinazione.