2.3.3 Trasporto di beni all'estero e sotto vigilanza doganale

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.3.3 · Italiano

Sono esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, la movimentazione o il deposito intermedio, per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA è situato sul territorio svizzero, ma la prestazione stessa è effettuata esclusivamente all’estero o in relazione a beni soggette a vigilanza doganale (art. 23 cpv. 2 n. 7 LIVA). I beni sono considerati sotto vigilanza doganale nei seguenti casi: regime di transito, di deposito doganale, di ammissione temporanea e di perfezionamento attivo, nonché in depositi franchi doganali.

Esempio 1
La Fabbrica SA a Stabio affida alla Trasporti SA a Lugano il mandato di trasportare componenti di macchine da Bergamo (IT) a Vienna (AT). Per la Trasporti SA la prestazione di trasporto che essa esegue su mandato della Fabbrica SA è esente dall’imposta in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 7 lettera a LIVA. La Trasporti SA deve dichiarare questa prestazione di servizi alle cifre 200 e 220 del rendiconto IVA.

Esempio 2
Uno speditore estero affida a uno spedizioniere con sede in territorio svizzero il mandato di ritirare da lui a Milano (IT) un bene per immagazzinarlo in territorio svizzero. Il bene viene trasportato in regime di transito dal confine doganale fino a Berna dove viene riposto nel deposito doganale dello spedizioniere. Dopo due mesi, su mandato dello speditore estero (fornitore), il bene è dichiarato per il regime doganale di ammissione temporanea e trasportato a Zurigo dove è consegnato al cliente dello speditore.

Le prestazioni dello spedizioniere con sede in territorio svizzero, ossia le prestazioni di trasporto (Milano (IT) – Berna; Berna – Zurigo), le prestazioni di immagazzinaggio come pure le prestazioni di dichiarazione per il regime doganale di ammissione temporanea sono esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dall’imposta sull’acquisto.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.