2.3.4 Prestazioni connesse al trasporto o alla spedizione di beni

Info IVA per settore 09 · Trasporti

In vigore · Stato dal 8 aprile 2024

AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.3.4 · Italiano

Sono esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e non soggiacciono all’imposta sull’acquisto non soltanto il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un’esportazione o importazione, oppure all’estero, bensì anche le attività accessorie connesse nel settore della logistica quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio (art. 23 cpv. 2 n. 5–7 LIVA).

Si tratta segnatamente delle seguenti prestazioni:

  • prestazioni di trasporto (prestazioni di trasporto compresi i costi supplementari di ogni genere indicati separatamente nella fattura quali TTPCP, spese di refrigerazione, costi d’assicurazione trasporto, locazione di contenitori ecc.);

  • attività accessorie del settore della logistica (carico, scarico, deposito intermedio, disimballaggio, nuova ripartizione e imballatura, spostamento dei beni, rimarcatura dell’imballaggio, etichettatura, cernita ecc.);

  • prestazioni di dichiarazione doganale.

Questa regola si applica anche alle importazioni o esportazioni di beni non effettuate nell’ambito di una operazione di fornitura.

[Illustrazione: nell’originale]

L’esenzione dall’imposta per queste prestazioni presuppone che sia comprovata la loro relazione con l’esportazione o l’importazione di beni, oppure la prestazione all’estero. Senza questa prova, la controprestazione è imponibile all’aliquota normale.

Esempi
Un dichiarante doganale indipendente o un’impresa di spedizioni riceve da un committente domiciliato sul territorio svizzero il mandato di effettuare le dichiarazioni doganali per l’importazione e l’esportazione di beni. Le prestazioni effettuate dal dichiarante doganale o dall’impresa di spedizioni sono esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, perché sono eseguite in relazione a un’importazione o esportazione. Inoltre non soggiacciono all’imposta sull’acquisto per il committente domiciliato sul territorio svizzero (art. 45a LIVA).

Un’impresa [1] è incaricata di smontare un silo sul territorio svizzero. Dopo lo smontaggio le componenti del silo sono caricate su un camion da una seconda impresa [2] e in seguito trasportate all’estero da una terza impresa [3]. Lo smontaggio non è considerato un’attività accessoria del settore della logistica (art. 23 cpv. 2 n. 5–7 LTVA), bensì una fornitura che la prima impresa [1] deve di principio imporre all’aliquota normale. È tuttavia possibile esaminare l’esenzione dello smontaggio in virtù dell’articolo 23 capoverso 2 numero 1 LIVA. Per la prestazione di carico e quella di trasporto, le imprese [2] e [3] possono far valere l’esenzione dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, purché dimostrino che tali prestazioni sono state eseguite in relazione a un’esportazione.