2.3.2 Esportazione
Info IVA per settore 09 · Trasporti
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 09 · n. 2.3.2 · Italiano
Se si esportano beni in libera pratica doganale (p. es. secondo il regime doganale d’esportazione, il traffico di perfezionamento passivo o nell’ambito della procedura per un'ammissione temporanea all’estero), le spese di trasporto o di spedizione e tutte le prestazioni connesse sono esenti dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e non soggiacciono all’imposta sull’acquisto. È irrilevante se la dichiarazione doganale è effettuata al confine o sul territorio svizzero (art. 23 cpv. 2 n. 6 e art. 45a LIVA).
Esempio
Un fornitore con sede in territorio svizzero affida a un'impresa di trasporti il mandato di caricare delle merci, trasportarle all'estero e di distribuirle a vari clienti all'estero. L'impresa di trasporti fattura le sue prestazioni al fornitore con sede in territorio svizzero. Sia la prestazione di trasporto sia le prestazioni accessorie connesse, come il carico e lo scarico, sono esenti dall'imposta, purché sia possibile documentare che le prestazioni sono eseguite in relazione al trasporto di beni oltre il confine.