2.2.3.2 Trasporti transfrontalieri di persone

Info IVA per settore 11 · Traffico aereo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 11 · n. 2.2.3.2 · Italiano

Nei trasporti aerei internazionali sono esenti dall’imposta (art. 41 cpv. 1 OIVA):

a)

i trasporti per via aerea di cui soltanto il luogo d’arrivo o di partenza si situa sul territorio svizzero;

b)

i trasporti per via aerea attraverso il territorio svizzero da un aeroporto estero a un altro aeroporto estero.

Esempi
Basilea – Madrid (lett. a)
Zurigo – Vienna (lett. a)
Roma – Francoforte (lett. b)
Vienna – Parigi (lett. b)