2.2.3.3 Scalo tecnico intermedio e trasbordo su un volo di coincidenza
Info IVA per settore 11 · Traffico aereo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 11 · n. 2.2.3.3 · Italiano
I tragitti sul territorio svizzero per i trasporti aerei internazionali sono esenti dall’imposta se il volo sul territorio svizzero è interrotto unicamente da uno scalo tecnico intermedio o per il trasbordo su un volo di coincidenza (art. 41 cpv. 2 OIVA).
Esempio
Ginevra – Zurigo, arrivo a Zurigo alle ore 10.30
Zurigo – Toronto, ore 12.45