13.1.1 Principio

Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 12 · n. 13.1.1 · Italiano

In mancanza di prestazioni, i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico non sono considerati controprestazioni e pertanto non soggiacciono all’IVA (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA). Per il beneficiario contribuente ciò comporta tuttavia una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

Esempio
Le organizzazioni turistiche locali di una regione sono riunite in una società anonima. Il Cantone ha stipulato con la società anonima un accordo di prestazione e le versa dei contributi in virtù della legge cantonale sul turismo. Tali contributi di diritto pubblico rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA e pertanto non vanno imposti. Lo stesso vale per i contributi cantonali che la società anonima trasferisce a organizzazioni turistiche locali, purché ciò sia espressamente previsto dall’accordo di prestazione.

Se una collettività pubblica designa espressamente, nei confronti del beneficiario, come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA (art. 18 cpv. 3 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Sussidi e doni contiene ulteriori informazioni in merito.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 18 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).