7.3 Opzione per l’imposizione delle prestazioni di viaggio
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 12 · n. 7.3 · Italiano
Se un’agenzia di viaggio opta per l’imposizione delle prestazioni di viaggio rivendute eseguite in territorio svizzero o il cui godimento avviene in territorio svizzero (art. 21 cpv. 2 n. 31 LIVA), si applicano le seguenti aliquote d’imposta:
per l’imposizione delle prestazioni di trasporto, delle visite guidate della città, delle prestazioni della ristorazione ecc. si applica l’aliquota normale (art. 25 cpv. 1 LIVA);
per l’imposizione delle prestazioni di alloggio si applica l’aliquota speciale (art. 25 cpv. 4 LIVA);
per l’imposizione delle prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 2 numeri 14–16 LIVA si applica l’aliquota ridotta (art. 25 cpv. 2 lett. c LIVA).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).