7.1 Principi
Info IVA per settore 12 · Agenzie di viaggi ed enti turistici
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 12 · n. 7.1 · Italiano
Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente per spese riguardanti cifre d’affari escluse dall’imposta realizzate in territorio svizzero (art. 29 cpv. 1 LIVA).
Per contro, la deduzione dell’imposta precedente di prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e di prestazioni di servizi connesse di tali agenzie è ammessa, purché queste siano eseguite all’estero o il loro godimento avvenga all’estero (art. 29 cpv. 1ter LIVA).
Per evitare correzioni della deduzione dell’imposta precedente in seguito a doppia utilizzazione, il contribuente può, indicando chiaramente l’IVA nella fattura o tramite la dichiarazione (cumulativa) alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA, optare per l’imposizione volontaria della maggior parte delle prestazioni escluse dall’imposta eseguite in territorio svizzero (opzione; art. 22 cpv. 1 LIVA). L’imposizione volontaria è possibile per le prestazioni di viaggio rivendute dalle agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie (art. 21 cpv. 2 n. 31 LIVA).
Secondo l’articolo 22 capoverso 2 LIVA l’opzione è esclusa per:
le prestazioni nel settore assicurativo (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA);
le operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali (art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA);
le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l’articolo 119 LGD o l’utile netto realizzato sia destinato integralmente a scopi d’utilità pubblica ai sensi dell’articolo 125 LGD (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA); e
le prestazioni in relazione a fondi (locazione, affitto o vendita; art. 21 cpv. 2 n. 20 e 21 LIVA), se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo. Per utilizzazione a scopo abitativo secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA si intende l’uso di locali come domicilio ai sensi dell’articolo 23 segg. CC e/o luogo di soggiorno settimanale. I soggiornanti settimanali sono persone che durante i giorni di lavoro, formazione o studio pernottano nel luogo in cui lavorano, seguono una formazione o uno studio, ma che trascorrono regolarmente i giorni di libero (di solito il fine settimana) in un altro luogo. Di regola è necessario soggiornare nel luogo di lavoro, formazione o studio, quando il ritorno quotidiano al luogo di domicilio non è ragionevole per motivi di tempo, professionali o finanziari. Mezzi di prova appropriati del domicilio sono ad esempio il certificato di domicilio o l’attestato di domicilio rilasciato dal Comune di domicilio. Per i soggiornanti settimanali, i mezzi di prova appropriati sono, ad esempio, il certificato di domicilio o la conferma della notifica rilasciata dal Comune di soggiorno.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Oggetto dell’imposta contiene ulteriori informazioni in merito. |
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 21 e 29 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).