6.3 Forniture e prestazioni di servizi che un operatore fattura in nome e per conto di terzi

Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica

In vigore · Stato dal 1 agosto 2016

AFC · Info IVA settore 13 · n. 6.3 · Italiano

Le forniture e prestazioni di servizi che un operatore fattura in nome e per conto di terzi, quali ad esempio la messa a disposizione d’informazioni, la partecipazione a giochi o concorsi, versamenti a organizzazioni di beneficenza, scaricamento di loghi, di suonerie e musica, l’acquisto di merci in distributori automatici, sono considerate eseguite dal prestatore effettivo (→  cifra 6.1.1.1). Affinché sia riconosciuto, il rapporto di rappresentanza deve risultare dalle circostanze (art. 20 LIVA) oppure essere espressamente comunicato dall’operatore al destinatario della prestazione (l’operatore indica p. es. sulla propria fattura l’ordine d’incasso precisando per ogni prestazione il nome del prestatore effettivo). In caso contrario, le prestazioni sono considerate eseguite dall’operatore. In virtù dell’articolo 28 LIVA il destinatario della prestazione può far valere la deduzione dell’imposta precedente per le prestazioni che l’operatore ha indicato sulla fattura. L’operatore deve imporre all’aliquota normale l’eventuale controprestazione che richiede per la prestazione d’incasso. Deve applicare l’aliquota normale anche per eventuali prestazioni di servizi di telecomunicazioni che esegue lui stesso in territorio svizzero. È irrilevante che abbia fatturato separatamente le prestazioni d’incasso o le abbia trattenute sugli importi pagabili all’effettivo prestatore. In virtù dell’articolo 28 LIVA il prestatore effettivo ha diritto di dedurre l’imposta precedente.