6.6 Concessione di diritti reali

Info IVA per settore 13 · Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica

In vigore · Stato dal 3 settembre 2026

AFC · Info IVA settore 13 · n. 6.6 · Italiano

La concessione del diritto di tirare una linea di trasmissione di dati su o attraverso un fondo (ad es. canali o rete via cavo) o di costruire e gestire un impianto di telecomunicazione su un fondo (ad es. antenne per la telefonia mobile,) costituisce una prestazione di servizi d’altro genere (art. 3 lett. e n. 1 LIVA) e non una prestazione di servizi di telecomunicazioni. Il luogo di una simile prestazione di servizi è determinato secondo il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA).

Per contro, se tale diritto è iscritto a registro fondiario, si tratta di un diritto reale limitato su un fondo escluso dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA) con possibilità d’opzione (art. 22 LIVA). Per le linee di trasmissione di dati, in luogo dell’iscrizione a registro fondiario, è sufficiente che le stesse siano riconoscibili esteriormente (art. 676 CC). Il luogo di una simile prestazione di servizi è determinato secondo il principio del luogo del fondo (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA).

Se in relazione a un tale diritto è messo a disposizione un locale (in cui si trovano le attrezzature necessarie, ad esempio per la gestione dell’antenna di telefonia mobile) accessibile in ogni momento e per l’uso esclusivo, si verifica nel suo complesso una locazione di una parte d’immobile esclusa dall’imposta (con possibilità di opzione).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA concernenti i settori Amministrazione, locazione e vendita di immobili contiene spiegazioni concernenti il trattamento fiscale delle antenne di telefonia mobile.