2.3 Deduzione dell’imposta precedente
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.3 · Italiano
Nell’articolo 28 segg. LIVA sono descritte le condizioni che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente. L’elenco riportato alla cifra 6 indica le prestazioni per le quali gli istituti attivi nel settore finanziario hanno diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Una determinazione esatta delle spese e degli investimenti legittimanti la deduzione dell’imposta precedente presuppone che soprattutto le banche dispongano di una contabilità analitica relativamente dettagliata e adeguata alle esigenze in ambito di IVA o di altre registrazioni contabili appropriate indicanti il genere dello scopo di utilizzazione dei differenti acquisti di beni e prestazioni di servizi.
Se esegue le correzioni dell’imposta precedente in base a calcoli propri, il contribuente deve giustificare esaurientemente i propri calcoli ed effettuare una verifica della plausibilità (art. 67 OIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’AFC consente alle banche di procedere a una determinazione approssimativa e semplificata della deduzione dell’imposta precedente come illustrato nell’info IVA concernente il settore Regolamentazione forfettaria della deduzione dell’imposta precedente per le banche. |
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori semplificazioni (ad. es. in relazione alla correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito a doppia utilizzazione) figurano alla cifra 3. |
[Illustrazione: nell’originale] | I crediti garantiti dalla Confederazione in virtù dell’ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali (OFis-COVID-19; RS 951.261) non comportano, presso le banche creditrici, alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente in ragione dell’ottenimento di sussidi (info IVA Deduzione dell’imposta precedente). |