2.6 Obbligo d’informazione

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2020

AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.6 · Italiano

In occasione di un controllo dell’AFC, alle banche e agli altri istituti attivi nel settore finanziario (p. es. gestori patrimoniali, società finanziarie o società di intermediazione mobiliare) non è consentito nascondere il nome del destinatario della prestazione o sostituirlo con codici ai sensi dell’articolo 68 capoverso 2 LIVA (segreto professionale tutelato dalla legge). Soltanto coloro che sono tenuti a serbare il segreto professionale in conformità all’articolo 321 del Codice penale (p. es. avvocati, notai) hanno facoltà di non mostrare i nomi dei clienti o di sostituirli con codici (art. 68 cpv. 2 LIVA).

Per le banche non è infatti determinante l’articolo 68 capoverso 2 bensì l’articolo 78 capoverso 6 LIVA quale norma speciale secondo la quale gli accertamenti concernenti terzi fatti durante un controllo possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’IVA. I segreti professionali previsti dalle leggi sui mercati finanziari devono essere salvaguardati.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).