2.2 Imposta sull’acquisto

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.2 · Italiano

Il destinatario della prestazione deve imporre di principio l’acquisto di determinate prestazioni imponibili (in particolare prestazioni di servizi secondo il principio del luogo del destinatario oppure determinate forniture) di imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA (assoggettamento all’imposta sull’acquisto; art. 45–49 LIVA).

Di conseguenza, gli istituti attivi nel settore finanziario impongono in particolare le prestazioni di servizi secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA di imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA, nella misura in cui sono imponibili. Le prestazioni escluse o esenti dall’imposta non devono essere dichiarate.

[Illustrazione: nell’originale]

In linea di principio, gli istituti attivi nel settore finanziario devono poter fornire informazioni sul genere e sulla quantità delle prestazioni ottenute. Per questo motivo si raccomanda di esigere dal prestatore una fattura contenente una descrizione della prestazione che consenta una qualifica fiscale, oppure una fattura con riferimento a un contratto dal quale risulti il genere della prestazione eseguita. Altrimenti le prestazioni devono essere dichiarate come acquisti di prestazioni di servizi da imprese con sede dall’estero.

Esempi
Acquisti di prestazioni di servizi imponibili da imprese con sede all’estero:

  • custodia per terzi all’estero (diritti di custodia);

  • prestazioni della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT);
    la SWIFT gestisce un sistema di comunicazione informatico per la razionalizzazione del traffico dei pagamenti internazionale e di altre transazioni finanziarie; si tratta di messa a disposizione di informazioni;

  • prestazioni di acquisitori (”finder”) con sede all’estero (finder’s fees); per la delimitazione rispetto alle prestazioni di mediazione vedi la cifra 5.10.

Prestazioni che non devono essere dichiarate come acquisti di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero:

  • prestazioni escluse dall’imposta ai sensi della cifra 2.1.4, come ad esempio le controprestazioni (commissioni di borsa o courtage) per la compravendita di cartevalori.

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori informazioni si rinvia all’info IVA Imposta sull’acquisto.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 45 LIVA), applicabile dal 01.01.2018 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).