5.10.2 Aspetti riguardanti la delimitazione

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.10.2 · Italiano

a.

Prestazione di consulenza
Le prestazioni di consulenza non rientrano sotto il termine di mediazione. Tuttavia, una prestazione di consulenza secondaria eseguita in relazione con una prestazione di mediazione può essere esclusa dall’imposta se la mediazione è considerata prestazione principale e la prestazione di consulenza una semplice prestazione accessoria che condivide quindi lo stesso trattamento fiscale della prestazione principale.

b.

Attività quale subappaltatore o persona ausiliaria (amministrazione)
Se compiti vengono delegati da una parte a un subappaltatore o una persona ausiliaria e tale attività serve a coadiuvare una parte nello svolgimento dei compiti a lei spettanti, tale prestazione non è considerata una mediazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettere a–e LIVA. Anche chi assume una parte dell’attività correlata con un rapporto contrattuale da mediare (p. es. attività di backoffice) non è considerato intermediario.

c.

Mediazione di una relazione con la clientela
La mediazione che non si riferisce a una singola operazione rispettivamente non è in relazione con le operazioni effettuate successivamente con il cliente non è considerata una mediazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettere a–e LIVA. Una simile attività finalizzata ad acquisire o procurare clienti rappresenta piuttosto una prestazione di servizio nel settore della pubblicità o della messa a disposizione di informazioni. Le relative indennità – note anche con il termine inglese di finder’s fee – sono imponibili in funzione del genere della rispettiva prestazione, indipendentemente dalla modalità con cui sono fissate.

Se la sede del destinatario della prestazione si trova in territorio svizzero, la finder’s fee versata al finder – con diritto alla deduzione dell’imposta precedente – è imponibile rispettivamente è dovuta. all’occorrenza, l’imposta sull’acquisto (→ cifra 2.2). Se la sede del destinatario è all’estero, la finder’s fee – con diritto alla deduzione dell’imposta precedente – non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (→ cifra 2.1.5).
 
Sono considerate finder’s fee per esempio le indennità versate per

  • la messa a disposizione di informazioni rispettivamente dati raccolti sui clienti (p. es. indirizzario);

  • la vendita di un goodwill;

  • la partecipazione ad eventi con i clienti.

d.

Prestazioni imponibili in relazione con una mediazione
Un’attività può comprendere nel contempo sia una prestazione di mediazione esclusa dall’imposta sia prestazioni imponibili, per esempio nel settore della consulenza. Se la prestazione imponibile è di secondaria importanza rispetto alla mediazione, il carattere di un’attività di mediazione esclusa dall’imposta non cambia. In caso contrario occorre verificare se si è in presenza di un’attività d’intermediazione autonoma.