5.10.4 Trattamento fiscale in caso di obbligo di consegna ai sensi dell’articolo 400 capoverso 1 CO
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.10.4 · Italiano
Secondo la DTF 132 III 460, le retrocessioni e finder’s fee che il gestore patrimoniale riceve da banche in relazione con l’amministrazione del patrimonio dei suoi clienti rientrano nell’obbligo di consegna giusta l’articolo 400 capoverso 1 CO. Il cliente può tuttavia rinunciare completamente o parzialmente al trasferimento rispettivamente alla restituzione di tali entrate.
Se può essere comprovato che le retrocessioni rispettivamente finder’s fee sono state restituite dal gestore patrimoniale al cliente ai sensi dell’articolo 400 capoverso 1 CO, ciò ha le seguenti conseguenze ai fini del trattamento fiscale:
a. | Presso la banca |
b. | Presso il gestore patrimoniale Il gestore patrimoniale che trasferisce parzialmente o interamente al suo cliente le retrocessioni o finder’s fee incassate previamente, è autorizzato a dedurre questo importo, a titolo di diminuzione della controprestazione, dall’onorario pattuito con il suo cliente per la gestione patrimoniale. La diminuzione della controprestazione riguarda esclusivamente il rapporto di prestazione basato sul contratto di gestione patrimoniale tra il gestore e il suo cliente. Ciò ha come conseguenza che il gestore patrimoniale deve contabilizzare questi importi nella propria contabilità in conti separati diminuzione dei ricavi, suddivisi in clienti domiciliati in territorio svizzero e clienti domiciliati all’estero. Se invece, in caso di contratto di gestione patrimoniale, le retrocessioni o finder’s fee non sono restituite al cliente oppure gli sono versate sulla base di un altro contratto che non concerne la gestione del suo patrimonio, il gestore patrimoniale non può far valere nei confronti del suo cliente nessuna diminuzione della controprestazione ai sensi della presente cifra. |
c. | Presso il cliente |