5.10.3 Trattamento fiscale delle prestazioni di mediazione nel settore finanziario
Info IVA per settore 14 · Finanza
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.10.3 · Italiano
Se vi è un’attività di mediazione nel senso summenzionato, ai fini del suo trattamento fiscale secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettere a–e LIVA non è determinante il modo in cui la controprestazione – spesso denominata retrocessione o kick back – è fissata (p. es. importo fisso per ogni contratto stipulato o percentuale sul valore del contratto stipulato oppure trasferimento delle commissioni o degli interessi derivanti dalla stipulazione del contratto), bensì il fatto che l’operazione di base oggetto della mediazione sia attribuibile alla parte imponibile o a quella esclusa dall’imposta.
a. | Se l’operazione di base oggetto della mediazione va attribuita alla parte imponibile (p. es. custodia in deposito [diritti di custodia] od operazione fiduciaria [commissioni fiduciarie]), la controprestazione per la mediazione è di principio imponibile. Se la sede del destinatario della prestazione di mediazione si trova in territorio svizzero, la medesima – con diritto alla deduzione dell’imposta precedente – è imponibile rispettivamente è dovuta l’imposta sull’acquisto (→ cifra 2.2). Se la sede del destinatario è all’estero, la prestazione – con diritto alla deduzione dell’imposta precedente – non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (→ cifra 2.1.5.2). È fatta salva l’applicazione dell’articolo 23 capoverso 2 numero 9 LIVA. Se sono adempite le relative condizioni, la controprestazione per la mediazione è esente dall’imposta (→ cifra 2.1.7.1). |
b. | Se l’operazione di base oggetto della mediazione scaturisce dal settore escluso dall’imposta (p. es. transazioni con cartevalori [courtage]), la controprestazione per la mediazione è esclusa dall’imposta (come le relative cifre d’affari). Se la sede del destinatario della prestazione di mediazione si trova in territorio svizzero, la medesima – senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente – non è imponibile. Se la sede del destinatario è all’estero, la prestazione – senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente – non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (→ cifre 2.1.4.1 e 2.1.4.3). |
Esempio 1
L’intermediario di crediti svizzero X informa il suo cliente svizzero C in merito alle condizioni di credito di singoli istituti finanziari, compila il modulo di richiesta e lo trasmette al rispettivo istituto finanziario. Nello stesso contesto, X esegue al cliente C anche prestazioni di consulenza di carattere secondario. Il cliente C non deve pagare nulla a X. X riceve una provvigione dall’istituto finanziario svizzero. X agisce come semplice intermediario di crediti; la provvigione che gli è stata corrisposta è esclusa dall’imposta.
Esempio 2
La società di gestione patrimoniale X con sede in territorio svizzero prende le decisioni d’investimento per il cliente svizzero C sulla base del contratto di gestione patrimoniale stipulato con il medesimo e sulla scorta delle istruzioni d’investimento impartitegli e commissiona le relative transazioni in titoli a un istituto finanziario svizzero. Poiché la prestazione imponibile è prevalente rispetto alla semplice prestazione di mediazione, non si tratta di un’attività d’intermediazione autonoma. L’intera controprestazione per l’attività soggiace all’imposta. Ciò vale anche per un’eventuale provvigione versata dall’istituto finanziario.
Esempio 3
In vista della costruzione di un’abitazione propria, il cliente domiciliato sul territorio svizzero C commissiona a X domiciliato sul territorio svizzero un’analisi e una pianificazione finanziaria completa. Nel contempo X informa e consiglia il cliente C riguardo ai prodotti di diversi istituti finanziari. Su richiesta del cliente C, X stabilisce anche un contatto con un istituto finanziario svizzero. Poiché la prestazione imponibile è prevalente rispetto alla semplice prestazione di mediazione, l’intera controprestazione per l’attività soggiace all’imposta. Ciò vale anche per un’eventuale provvigione versata dall’istituto finanziario.
Esempio 4
A con sede in territorio svizzero offre prodotti finanziari esclusi dall’imposta attraverso la piattaforma Internet gestita da B domiciliato sul territorio svizzero. C, cliente con sede in territorio svizzero interessato, compila il modulo messo a disposizione per la presa di contatto; B inoltra i relativi dati ad A. B non esegue alcuna mediazione esclusa dall’imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali, bensì attività di principio imponibili.