5.3.1 Prestazioni degli istituti di previdenza

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 14 · n. 5.3.1 · Italiano

Gli istituti di previdenza sono istituti attivi nell’ambito della previdenza professionale o che servono alla previdenza professionale, purché siano esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali conformemente all’articolo 80 capoverso 2 LPP. Si tratta segnatamente degli istituti seguenti:

  • istituti di previdenza (cassa pensioni);

  • istituti ausiliari secondo la LPP (fondazioni d’investimento, istituti collettori, fondi di garanzia);

  • fondazioni di libero passaggio;

  • fondazioni del pilastro 3a;

  • fondi padronali di previdenza e fondazioni di finanziamento di cui all’articolo 89a capoverso 7 CC.

Le prestazioni degli istituti di previdenza rientrano nell’articolo 21 capoverso. 2 numeri 18 lettere b e c e 19 lettera g LIVA e sono quindi escluse dall’imposta.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).